"Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (cap. 5107). Mentre nell’esercizio in corso, come negli anni precedenti, lo stanziamento per i servizi di informazione e sicurezza è allocato in una u.p.b. apposita (12.1.2.2) recante un unico capitolo, nella nuova classificazione del bilancio dello Stato adottata dal disegno di legge di bilancio per il 2008 tali spese sono allocate nella u.p.b. 25.1.2 insieme a tutti gli altri interventi relativi al programma Fondi da riassegnare (missione Fondi da ripartire 25). Lo stanziamento previsto per il cap. 5107, recante il fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento e per le spese riservate per CESIS, SISMI e SISDE è pari a 690 mln di euro (+ 612,7 rispetto alle previsioni assestate e + 75 mln rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2007). Come di consueto lo stanziamento per i servizi di sicurezza compare indiviso in sede di bilancio di previsione per essere poi ripartito, con variazioni che saranno registrate nel d.d.l. di assestamento, tra la stessa Presidenza, per il funzionamento del CESIS, e il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa per il funzionamento rispettivamente del SISDE e del SISMI. Si ricorda, che il 12 ottobre 2007, quindi dopo la presentazione del ddl di bilancio alle Camere (1° ottobre), è entrata in vigore la legge 124/2007 che ha riformato la struttura dei servizi di informazione e sicurezza istituendo il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) in sostituzione, rispettivamente di CESIS, SISMI e SISDE. L’art. 29 della legge 124 prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituita un’apposita unità previsionale di base per le spese del sistema di informazione per la sicurezza, dove confluiscono (ai sensi dell’art. 45 della legge 124) gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, all’attuazione della legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente (art. 45, L. 124)"*
*dal dossier del Centro Studi della Camera dei Deputati, preparato per la I Commissione "Affari Costituzionali"