(AGI) – Roma, 20 apr – Il Governo ha dato il suo via libera: dopo 30 anni i documenti coperti da segreto di Stato verranno trattati come semplici documenti amministrativi, il cui diritto di accesso e' gia' regolato dalla legge 241 del 1990. Lo ha comunicato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, durante la sua audizione di questa mattina al Copasir. L'audizione – si legge nel comunicato ufficiale del Comitato – ha avuto ad oggetto "l'attuazione della legge 124 di riforma dei servizi segreti con particolare riguardo alle norme sul segreto di Stato, sulle classifiche di segretezza e sul reclutamento del personale, nonche' altri aspetti essenziali concernenti l'efficacia dell'azione dei servizi di intelligence. Il Comitato – prosegue la nota – ha espresso soddisfazione per la conferma del positivo rapporto di leale collaborazione istituzionale tra Parlamento e Governo in questo delicato settore, come dimostrato, ad esempio, dall'accoglimento della tesi del Comitato circa l'applicabilita' della legge 241 del 1990 in tema di accesso agli atti per i quali sia venuto a cessare il segreto di Stato".
"Nell'ambito dei rispettivi ruoli – conclude il comunicato del Copasir – sono state compiute importanti riflessioni ed e' stato assunto l'impegno per ulteriori approfondimenti finalizzati ad individuare le soluzioni idonee a rendere sempre piu' efficace e utile il controllo parlamentare".
La legge 124 del 2007, approvata durante il Governo Prodi, stabilisce: "Decorsi 15 anni dall'apposizione del segreto di Stato, chiunque vi abbia interesse puo' richiedere al Presidente del Consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita', alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio consente l'accesso, ovvero, con procedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Copasir, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a 30 anni".
C'e' pero' un limite derivante dagli accordi internazionali dell'Italia: "Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui e' disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a condizione di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita' estere o internazionali competenti".(AGI)