Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2009
Adozione del logo del Sistema di informazione per la sicurezza
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto in particolare, l’art. 2, comma 1, della predetta legge con il quale viene indicata la composizione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
Visto in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera m), della citata legge con il quale si attribuisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza la cura delle attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale da perseguire anche con l’attivazione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica datato 28 gennaio 2004 con cui è stato concesso al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) lo stemma araldico ora identificativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
Visto il decreto datato 23 novembre 2007 dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica con cui si autorizza l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ad avvalersi di un nuovo emblema;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, che regola l’utilizzo dei marchi, e le successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l’esigenza di prevedere l’adozione di un logo del Sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica idoneo a raffigurare in senso unitario le varie componenti del predetto Sistema;
Ravvisata l’esigenza di una disciplina che, asseverando il diritto di esclusivo utilizzo del logo, ne regoli le modalità di uso al fine di tutelare il valore istituzionale e simbolico del logo medesimo, nonchè la sua funzione di identificazione distintiva e di riconoscimento delle istituzioni componenti il Sistema di informazione per la sicurezza;
Visti gli atti prodotti dal DIS a corredo della domanda di registrazione del logo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
Decreta:
Art. 1.
Logo del Sistema di informazione per la sicurezza
E’ istituito il logo del Sistema di informazione per la sicurezza, d’ora in avanti denominato il logo, raffigurato nell’allegato documento di identità visiva che fa parte integrante del presente decreto e che contiene le specifiche grafiche e tecniche del logo.
Art. 2.
Modalità di utilizzo del logo
In relazione all’esercizio dei compiti di cui alla legge n. 124 del 3 agosto 2007, le istituzioni indicate dall’art. 2, comma 1, della predetta legge utilizzano su supporti cartacei ed elettronici il logo ai fini di identificazione distintiva e di riconoscimento quali componenti del Sistema di informazione per la sicurezza.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nell’utilizzare il logo in relazione allo svolgimento dei compiti allo stesso riservati dalla legge ne cura, altresì, l’uso nell’ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e della comunicazione istituzionale.
L’AISE e l’AISI continueranno ad utilizzare, rispettivamente lo stemma araldico e l’emblema attualmente in uso, per le specifiche esigenze di identificazione nel contesto operativo nazionale ed internazionale, potendosi altresì avvalere dell’uso del logo, ove le circostanze lo richiedano, in quanto componenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Art. 3.
Utilizzo del logo su internet
Il logo viene utilizzato nel sito del Sistema di informazione per la sicurezza, avente il nome di dominio www.sicurezzanazionale.gov.it, in quanto strumento di identità unitaria del comparto informativo nazionale.
L’uso del logo come link, così come ogni altra riproduzione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza in siti altrui, deve essere espressamente autorizzato con esclusione dei casi in cui ad attivare il collegamento siano amministrazioni pubbliche.
Nella riproduzione del logo deve essere evitata ogni associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza che ha la responsabilità della gestione del sito del Sistema di informazione per la sicurezza si riserva di modificare il sito senza nessun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.
Art. 4.
Vigilanza sull’uso del logo
Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono riservati in via esclusiva alle istituzioni componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza intraprende le iniziative legali ritenute opportune per inibire, ove necessario, l’utilizzo e la riproduzione illegale del logo da parte di soggetti non abilitati e per l’eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.
Roma, 31 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
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PS ringrazio Luca per avermi ricordato di pubblicare sul blog il decreto…