DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2008.
Ulteriore delega di funzioni relative ai Servizi di informazione per la sicurezza al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l’art. 10, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2008, con il quale il dott. Gianni Letta e’ stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, che dispone l’ultrattivita’ delle norme della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in relazione alle attivita’ e funzioni di SISMI, SISDE e CESIS fino all’emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 21 e 29;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto in particolare l’art. 1, comma 21, del predetto decreto-legge, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 3 della citata legge n. 124 del 2007;
Ritenuto opportuno integrare la delega conferita al Sottosegretario Letta con le funzioni in materia di Servizi di sicurezza;
Decreta:
1. Con il presente decreto e’ istituita l’Autorita’ delegata di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella persona del Sottosegretario di Stato delegato dott. Gianni Letta.
2. Al Sottosegretario di Stato, oltre quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, sono delegate:
a) tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri non in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) fino alla compiuta attuazione della riforma del sistema di informazione per la sicurezza dellaRepubblica:
1) la funzione di presiedere il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS);
2) la facolta’ di rappresentare il Presidente del Consiglio dei Ministri davanti agli organi parlamentari di controllo;
3) le attivita’ di coordinamento indicate nel secondo comma dell’art. 3 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
4) l’adozione di provvedimenti previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinano lo stato giuridico e l’ordinamento del personale, la direzione degli uffici, l’organizzazione e l’ordinamento degli organismi di informazione e sicurezza, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1985 in ordine all’emanazione, da parte del segretario generale del CESIS e dei direttori del SISMI e del SISDE, dei provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale.
3. Al Sottosegretario di Stato e’ delegato il compito di predisporre testi normativi di riforma o di esecuzione della riforma in materia di Servizi di informazione e sicurezza e di segreto di Stato, avvalendosi anche di apposite commissioni di studio a tale fine costituite.
4. Il Sottosegretario di Stato assolve ogni altra funzione specifica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga delegargli, nel rispetto della legge. Restano, comunque, riservate al Presidente del Consiglio dei Ministri tutte le competenze a lui attribuite in via esclusiva dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. Il presente decreto sostituisce l’analogo provvedimento in data 22 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2008
Roma, 16 luglio 2008
Il Presidente: Berlusconi