Cos’è l’Autorità Delegata di cui si sta parlando in questi giorni in occasione degli avvicendamenti ai vertici di DIS ed AISI?
Sappiamo tutti che nell’agosto scorso è stata approvata la legge di riforma dei Servizi di Informazione, la legge 3 agosto 2007 numero 124*
Il terzo articolo di questa legge recitava, fino a qualche giorno fa:
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».
2. L’Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall’Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l’esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.
Il nuovo Governo, mediante decreto legge (il numero 85 del 16 maggio) ha abrogato il secondo comma. Quindi, mentre in passato l’Autorità Delegata doveva essere o un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario senza altre deleghe (in sostanza doveva fare solo l’Autorità Delegata) a seguito dell’abrogazione del secondo comma dovrà sempre essere un Ministro senza portafoglio o un Sottosegretario di Stato (il primo comma infatti non è stato modificato) ma potrà avere altre deleghe (in sostanza non dovrà obbligatoriamente fare solo l’Autorità Delegata).
Traiamo un attimo le somme del discorso:
1) Il Presidente del Consiglio è il “titolare” dei Servizi, il capo. Ne è l’unico responsabile politico;
2) Il Presidente del Consiglio può, se vuole, delegare alcune delle sue funzioni (quelle che la stessa legge 124 non dichiara esclusive, vedi art. 1, I comma) ma si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Il Presidente del Consiglio, quindi, può non dare alcuna delega. Può non istituire un’Autorità Delegata.
3) L’Autorità Delegata, se istituita, deve tenere costantemente informato il Presidente del Consiglio e la delega può essere ritirata dal Pres. Cons. in ogni momento.
L’unica delega data fino ad ora, vigente la nuova normativa, è stata data al Dott. Micheli dal precedente Presidente del Consiglio mediante DPCM del 26 ottobre 2007.
Per ulteriori informazioni riporto qui di seguito uno stralcio del dossier n. 115 del Servizio Studi della Camera, intitolato: “Il Sistema di informazione per la sicurezza e la disciplina del Segreto di stato” (rintracciabile qui). Un dossier tra l’altro interessante ed utili per chi volesse documentarsi meglio sulla legge di riforma.
Si tenga presente che il dossier è del 18 dicembre scorso e quindi non tiene in considerazione l’abrogazione del II comma di cui abbiamo parlato qui sopra.
L’autorità delegata
Particolarmente innovativa è anche la disciplina della delega di alcune funzioni in materia da parte del Presidente del Consiglio ad altra autorità.
Ferma restando la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, la normativa precedentemente in vigore consentiva che l’attività di coordinamento fosse da lui delegata ad un altro rappresentante del Governo, in genere ad un sottosegretario di Stato. L’art. 3 della L. 801/1977 prevedeva infatti espressamente che il CESIS – organo appunto di coordinamento – potesse essere presieduto da un sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio. Non mancavano, tuttavia, casi di delega ad un ministro.
L’articolo 3 della legge 124/2007 attribuisce (comma 1) al Presidente del Consiglio la facoltà (“ove lo ritenga opportuno”) di delegare le funzioni in materia di servizi di informazione per la sicurezza soltanto ad una delle seguenti autorità (che la legge definisce “Autorità delegata”):
– un ministro senza portafoglio;
– un sottosegretario di Stato.
Sembra pertanto esclusa la possibilità di delegare un ministro titolare di un dicastero (ad esempio interno, esteri o difesa), al pari di un ministro senza portafoglio o di un sottosegretario che sia titolare anche di altre deleghe: quanto detto si desume dal comma 2, che vieta all’Autorità delegata l’esercizio di “funzioni di governo ulteriori” rispetto a quelle che formano oggetto della delega.
La delega è conferita con decreto del Presidente del Consiglio, per l’adozione del quale – in deroga all’art. 9, comma 1, della L. 400/1988[2] – non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri.
Non possono formare oggetto di delega le funzioni (in precedenza elencate) che l’art. 1 attribuisce al Presidente del Consiglio in via esclusiva; dal suo canto, l’Autorità delegata non può esercitare se non le funzioni espressamente delegatele.
È inoltre previsto un rapporto particolarmente stretto, connotato in termini di sovra-ordinazione, fra Presidente del Consiglio e Autorità delegata, così configurato:
– l’Autorità è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate;
– al Presidente del Consiglio spetta un potere di direttiva (può dunque vincolare l’Autorità quanto al perseguimento di determinati risultati);
– al Presidente del Consiglio è riconosciuto il potere di avocare a sé in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, le funzioni delegate
* chi ha voglia di studiarsi l’iter parlamentare, con i dibattimenti in commissione ed in aula alla Camera ed al Senato può fare una ricerca in questo blog sui tags “intelligence” e “Italia”.