Riassunto delle puntate precedenti.
Come tutto sanno (si fa per dire) i primi di agosto dello scorso anno il Parlamento ha approvato praticamente all’unanimità (i miracoli avvengono anche in Italia) la legge di riforma del comparto "Intelligence".
Tale legge prevede che entro una certa data debbano essere emanati i regolamenti riguardanti, ad esempio, la normativa sul Segreto di Stato, sulle procedure di assunzione del personale, sugli avanzamenti di carriera, ecc.
La legge prevede anche (articolo 32) che il Comitato Parlamentare di Controllo – il Copasir – esprima il proprio parere sugli schemi dei suddetti regolamenti.
Il 24 gennaio si è riunito il Copasir per esaminare lo schema di decreto riguardante il Segreto di Stato (articolo 39). Ecco quello che è uscito fuori:
"Massimo BRUTTI, relatore, illustra i contenuti dello schema normativo trasmesso dall’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica il 21 dicembre 2007, rilevando preliminarmente che le modalità ed i tempi di trasmissione del provvedimento hanno obiettivamente reso problematico il suo esame da parte del Comitato, che ha dovuto pertanto fare ricorso alla proroga di cui all’articolo 32, comma 4, della legge n. 124 del 2007"
traduzione: l’Autorità delegata, e cioè il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Micheli, ha trasmesso la documentazione in modo, per così dire, intempestivo e lacunoso.
"Sottolinea, in particolare, che lo schema in esame non è corredato di relazione illustrativa, contrariamente a quanto avviene ordinariamente per gli atti normativi sottoposti dal Governo all’esame delle Commissioni parlamentari. Tenuto conto che la relazione illustrativa è funzionale alla descrizione della portata e delle finalità delle singole disposizioni, nonché alla esplicitazione dei relativi raccordi con la normativa previgente, ritiene che la sua mancata trasmissione abbia privato il Comitato di un prezioso strumento conoscitivo per la compiuta valutazione dello schema di regolamento in esame."
Appunto ! La Presidenza del Consiglio ha trasmesso la documentazione senza la necessaria relazione illustrativa (!!!) e quindi in modo lacunoso. Mah…
"Osserva altresì che, sebbene l’articolo 43, comma 2, della legge n. 124 del 2007 prescriva che i decreti con i quali sono emanate le disposizioni regolamentari previste dalla legge medesima «stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti», l’atto in esame non reca alcuna disposizione che definisca il relativo regime di pubblicità." – Idem come sopra !
Salto quindi i rilievi tecnici, anche perchè il decreto non è stato ancora pubblicato, e continuo nella lettura a pagina 26:
"con riferimento ai tempi ed alle modalità di trasmissione:
1) la trasmissione del citato schema normativo durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari ha, di fatto, più che dimezzato il termine di un mese previsto dall’articolo 32, comma 4, per l’espressione del parere di competenza del Comitato;
2) pur apprezzando la solerzia con cui lo schema normativo è stato sottoposto all’esame del Comitato, non si può non rilevare la presenza nel testo di alcuni evidenti errori materiali, di palesi difetti di coordinamento e di carenze normative;
3) lo schema in esame non è corredato di relazione illustrativa, contrariamente a quanto avviene ordinariamente per gli atti normativi sottoposti dal Governo all’esame delle Commissioni parlamentari; tenuto conto che la relazione illustrativa è funzionale alla descrizione della portata e delle finalità delle singole disposizioni, nonché alla esplicitazione dei relativi raccordi con la normativa previgente, la sua mancata trasmissione ha privato il Comitato di un prezioso strumento conoscitivo per la compiuta valutazione dello schema di regolamento in esame;
4) il complesso delle suddette circostanze ha obiettivamente reso più problematico l’esame dello schema normativo da parte del Comitato, che per tale ragione ha dovuto fare ricorso alla proroga di cui all’articolo 32, comma 4, della legge di riforma;
con riferimento ai profili di carattere generale dello schema normativo:
5) contrariamente a quanto disposto dall’articolo 43, comma 2, della legge di riforma – che prescrive che i decreti con i quali sono emanate le disposizioni regolamentari previste dalla legge medesima «stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti» – lo schema normativo in esame non reca alcuna disposizione che definisca il relativo regime di pubblicità;
6) in relazione a tali norme, la pubblicità è comunque necessaria per il rilievo che il segreto di Stato assume nell’ordinamento giuridico della Repubblica, con particolare riferimento all’ambito di applicazione del segreto, ai suoi limiti temporali e al diritto di accesso di cui all’articolo 39 commi 7 e 8, della legge di riforma;
7) il citato schema di regolamento è, altresì, sprovvisto di disposizioni concernenti l’entrata in vigore della disciplina ivi prevista (…)"
A questo punto mi viene il dubbio che alcuni uffici della Presidenza del Consiglio (e dei relativi ministeri interessati: Interno e Difesa) abbiano qualche grave carenza…
Attendo con gioia la presentazione e l’esame degli schemi regolamentari riguardanti assunzioni e carriera.