Dal Corriere.it
"MILANO – La Corte d'appello di Milano ha prosciolto l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari e l'ex numero due del servizio segreto Marco Mancini, imputati per il sequestro dell'ex imam Abu Omar, confermando la sentenza di primo grado.
SEGRETO DI STATO – I giudici della corte di Appello di Milano nel confermare la sentenza di primo grado hanno quindi anche loro dichiarato non giudicabili Pollari e Mancini per l'esistenza del segreto di Stato. Per lo stesso motivo anche altri tre agenti del Sismi sono stati prosciolti. Mentre per Pio Pompa e Luciano Seno, accusati solo di favoreggiamento, la pena è stata ridotta da tre anni a due anni e otto mesi.
«MOLTO SODDISFATTO» – Il generale Nicolò Pollari, ex direttore del Sismi, è «molto soddisfatto» per la sentenza del processo milanese d'appello sulla vicenda del sequestro di Abu Omar, che ha confermato per lui il non luogo a procedere per l'esistenza del segreto di Stato. Lo ha spiegato il suo legale, l'avvocato Nicola Madia, che lo ha sentito telefonicamente subito dopo la lettura del dispositivo. «Pollari – ha spiegato l'avvocato – è molto soddisfatto, perché ha allontanato l'amaro calice, perché avrebbe potuto andare incontro a una condanna anche da innocente». L'avvocato ha poi chiarito che Pollari «avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza nel processo, se la vicenda non fosse stata coperta dal segreto di stato."
ogni tanto la giustizia trionfa…anche se dopo molto tempo e molte sofferenze ingiuste causate agli innocenti…
Finalmente un onesto servitore della Bamdiera Italiana ha avuto (se pur parzialmente) giustizia ed il suo retto operato è stato onorato. Se fossimo stati una Repubblica seria, un processo così non si sarebbe nemmeno iniziato!! Congratulazioni al Generale Nicolò Pollari
……" non giudicabili Pollari e Mancini per l'esistenza del segreto di Stato".……
Bene così ma il processo non avrebbe dovuto neanche iniziare. Che Dio ci protegga dalla magistratura senza controllo…
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/articolo-23335.htm
Nell'ultima settimana, tre promozioni stanno facendo discutere le barbe finte italiane, alle prese con un'ondata di prepensionamenti. La prima è quella di Alberto Manenti a numero due dell'Aise, promozione che gli ha risparmiato l'uscita per limiti d'età. La seconda riguarda Marco Mancini, coinvolto nelle inchieste Telecom-Abu Omar e salvato dal segreto di Stato, a capocentro del servizio militare a Vienna. Ma la più sorprendente coinvolge l'Aisi, dove l'ultrasessantenne Giancarlo Paoletti è stato promosso caporeparto. Paoletti fu travolto dall'inchiesta sulla banda della Magliana e accusato di false dichiarazioni ai pm sugli intrecci tra servizi segreti e criminalità. Salvato dalla prescrizione, è stato ripescato grazie alla legge Carnevale sul reintegro dei prosciolti. Il rientro è legittimo, la promozione appare invece discrezionale.
GLINT
“Segreto di Stato legittimo per il caso Pollari-Pompa“, Il Sole 24 ore.
Abu Omar: pg Cassazione,no segreto Stato
Atti tornino a consulta o processo appello-bis
13 luglio, 15:32
( ANSA) – ROMA, 13 LUG – Non doveva essere apposto il segreto di Stato alla vicenda del rapimento di Abu Omar, per cui l’ex direttore del Sismi, Nicolo’ Pollari, e il suo numero due, Marco Mancini, dovevano essere processati senza godere dell’immunita’.
Lo ha sostenuto il sostituto Procuratore generale nella requisitoria innanzi alla 5/a sezione penale della Cassazione, chiedendo l’invio degli atti di nuovo alla Consulta o, in subordine, l’annullamento con rinvio della sentenza di appello del 2010.
B.A.
Leo Sisti per il “Fatto quotidiano“
Il verdetto finale sul sequestro di Abu Omar. Oggi, venerdì 13, e domani, sabato 14 luglio: due giorni di fuoco. La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vicenda dell’imam egiziano, prelevato da agenti della Cia nel febbraio 2003 in una via di Milano e trasferito in aereo in una prigione del suo Paese, qui torturato e, dopo 2 anni, rilasciato come se nulla fosse.
Dei 22 spioni autori del rapimento, 19 sono stati condannati in appello, mentre tre, salvati dall’immunità diplomatica in primo grado, saranno di nuovo alla sbarra in ottobre (tra questi l’ex numero uno in Italia, Jeff Castelli). Al vaglio dei giudici anche la posizione dei vertici del Sismi, l’ex controspionaggio militare, Niccolò Pollari e Marco Mancini, accusati di complicità, poi assolti grazie al segreto di Stato.
Il Fatto Quotidiano ha raccolto la reazione di uno tra i 22 protagonisti di quella rendition (consegna): Sabrina De Sousa, sette anni di carcere sulle spalle. L’appuntamento è fissato per le tre del pomeriggio di un giorno di giugno, a Washington. Le indicazioni per raggiungere il bar “Busboys and Poets”, precisissime: “Prendi la linea verde della metropolitana, scendi alla stazione U, esci sulla Tredicesima strada, cammina fino alla Quattordicesima, gira a destra”. Entro. Suona il cellulare: “Lì è troppo affollato, vieni all’Eaton, dall’altra parte della strada”. Locale ampio, quadri etnici alle pareti. Sabrina De Sousa mi aspetta in un angolo, seduta su un divanetto.
La riconosco subito, lunghi capelli neri, vestito scuro a disegni floreali, olivastra di carnagione (è di origine indiana), dimostra meno dei suoi anni (57 a novembre). Sta bevendo una limonata, sorride, non sembra preoccupata. La tv franco-tedesca Arte ha girato un documentario sulla vicenda: “Il Congresso americano ne esce male”.
Il Congresso? “Sì, io e il mio avvocato Mark Zaid abbiamo chiesto a varie commissioni di indagare sulle ragioni di quell’operazione. Richiesta ignorata. Eppure Abu Omar (prima del sequestro, ndr) era già nel mirino della polizia. Allora perché è stata organizzata la rendition?”. Nega di avervi preso parte: “Quel giorno ero a sciare a Madonna di Campiglio. Non ho pianificato niente”.
Sabrina De Sousa, “the tiger”, è arrabbiata. Fa spallucce quando le ricordo un’e-mail rintracciata nel pc di Bob Lady, boss della stazione Cia di Milano, condannato a nove anni, e a lui inviata da Suzan Czaska, che cita una “Sabrina”, identificata poi dal pm Armando Spataro nella stessa De Sousa, ritenuta coinvolta fino in fondo.
Si difende: “C’è solo quello, un nome”. Non è vero. Ci sono altre prove. Rifiuta comunque il suo ruolo nella Cia, la “factory” di Langley. Eppure le sarebbe bastato confessare. E la sua situazione processuale sarebbe stata più soft e la sentenza meno dura. Troppo tardi. Se la Cassazione confermerà quei 7 anni, per De Sousa sarà l’inferno. Costretta a non uscire più dagli Stati Uniti per evitare di essere arrestata nel resto del mondo: “Non potrò più vedere mia madre, anziana, sta in India”.
SABRINA DE SOUSA
Aveva già tentato nel 2008 di raggiungerla, ma le era stato vietato. Sospira: “Ho dovuto dare le dimissioni, dopo 11 anni di servizio al Dipartimento di Stato. E non avrò così la pensione”. Poi si lancia in una serie di j’accuse: “I veri responsabili siedono nei board di società, vivono vite comode, possono viaggiare”. Sono tutti ex della Cia: dal direttore George Tenet a Stephen Kappes, l’uomo delle “covert operations “, cioè gli affari sporchi, fino a Jeff Castelli. Domanda. Condoleezza Rice, già segretario di Stato, e, prima, del National Security Council (Nsc) ha dato via libera?
“L’Italia è un alleato della Nato. Credo che l’approvazione sarebbe dovuta venire proprio dall’Nsc allora diretto da lei. Secondo il giornalista americano Matt Cole, Rice avrebbe avuto l’intenzione di avvertire Bush (l’ex presidente George W., ndr). Del resto Michael Scheuer, ex funzionario Cia, ha descritto (su la Repubblica nel 2005, ndr) qual era la procedura di ogni rendition.
Jeff Castelli, il presunto cervello, sarebbe stato l’unico dirigente, tra i senior, a poter inoltrare il progetto ai suoi capi di Washington: per avere il disco verde… E loro l’avrebbero dato. Il blitz – continua De Sousa – avrebbe potuto essere fatto se l’Nsc avesse concesso il suo ok. In seguito Washington avrebbe stanziato fondi e risorse per l’esecuzione. Il che avrebbe tirato in ballo la Difesa per l’uso delle basi aeree estere e il rapporto con l’Egitto. Infine, il Congresso avrebbe autorizzato il finanziamento”. De Sousa non si rassegna.
Ha perso una causa civile contro Dipartimento di Stato e Cia, ma annuncia di interporre appello, anche se lei, per Langley, non esiste più, cancellata. Le rimane l’amarezza del commento di un avvocato del Senate Select Committee on Intelligence: “Se non è soddisfatta, se ne vada in India”. E la delusione per tutte quelle lettere spedite alla Rice, per spuntare l’immunità diplomatica in cambio dei suoi servizi all’ambasciata Usa di Roma e al consolato di Milano. Inutile. Silenzio assoluto. Ora l’ultima parola è alla Cassazione.
B.A.
Dallan Rassegna Stampa del Ministero della DIFESA :
da La Repubblica
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=14-07-2012&pdfIndex=11
da Il Messaggero
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=14-07-2012&pdfIndex=12
da La STAMPA
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=14-07-2012&pdfIndex=13
B.A.
Abu Omar, la Cassazione boccia il segreto di Stato
Il pg: «Pollari e Mancino andavano processati senza l’immunità».
Non doveva essere apposto il segreto di Stato alla vicenda del rapimento di Abu Omar, per cui l’ex direttore del Sismi, Nicolò Pollari, e il suo numero due, Marco Mancini, dovevano essere processati senza godere dell’immunità.
Lo ha detto il sostituto procuratore generale Oscar Cedrangolo nella requisitoria innanzi alla V sezione penale della Corte, chiedendo l’invio degli atti di nuovo alla consulta o, in subordine, l’annullamento con rinvio della sentenza di appello del 2010.
Secondo Cedrangolo, c’é stata «una violazione della giurisdizione e della territorialità italiana».
AGENTI CIA, CHIESTO ANNULLAMENTO CONDANNE. Il sostituto procuratore generale, poi, ha chiesto l’annullamento con rinvio delle condanne inflitte ai 23 uomini della Cia che hanno contribuito al sequestro dell’imam.
Se la richiesta fosse accolta dai giudici, gli agenti guadagnerebbero la prescrizione che matura il 17 febbraio 2013.
Per gli americani le pene sono di sette anni di carcere, nove per il capo Robert Lady.
Venerdì, 13 Luglio 2012
B.A. …. vedi prescrizione per Agenti CIA
Obu Omar:verdetto Cassazione a Settembre
14 Luglio 2012 13:57
(ANSA) – MILANO –
E’ rinviata al 19 settembre la decisione della Cassazione sul rapimento dell’imam Abu Omar avvenuto il 17 febbraio 2003 a Milano.
Il reato sara’ prescritto nel febbraio 2013. Ieri la procura ha chiesto l’annullamento con rinvio dei proscioglimenti dell’ex capo del Sismi, Nicolo’ Pollari, del suo vice, Marco Mancini, dei capicentro Giuseppe Ciorra, Raffaele Di Troia e Luciano Gregorio e la conferma delle condanne per Pio Pompa, e per il funzionario Luciano Seno.
B.A. …. rimandato a settembre 2012
Caso Abu Omar : Sentenza Cassazione: Confermate condanne ai 23 Agenti della CIA e richiesto nuovo processo ai vertici dell’ ex SISMI .
B.A. …..
Devono essere riproveresti, dalla Corte di Appello di Milano, gli ex vertici del Sismi Pollari e Mancini per la vicenda dell’ex Oman Abu Omar (rapito da agenti della CIA nel 2003) per la quale erano stati dichiarati non processabili in nome del Segreto di Stato. Lo ha deciso la Cassazione , spiegando che la Corte di Appello dovrà rivalutare il caso rivedendo i limiti del Segreto opposto sui documenti rilevanti per l’indagine.
A processo anche i funzionari Ciorra, Di Troia e Gregorio. Confermata la condanna a Pio Pompa, a Luciano Seno e ai 23 uomini della CIA, latitanti e giudicati in contumacia e per i quali ora l’ Italia dovrà richiedere l’estradizione.
“Sono sorpreso. Sulla vicenda Abu Omar ho opposto il Segreto di stato, poi confermato dai vari governi, perché tali esecutivi mi ordinarono di oppiamo”.
Così Nicolò Pollari , ex direttore del SISMI , ha commentato la decisione della Cassazione. “Ribadisco che sia il SISMI sia il sottoscritto sono totalmente estranei a questa vicenda – dice Pollari – e che la nostra estraneità e’ provata nei documenti coperti dal Segreto di Stato, ma che sussistono ragioni di cui non posso disporre, perché ne dispone il Presidente del Consiglio” .
Da Televideo
B.A. Se. vuole faccio scambio dei documenti ….
La notizia data dal New York Times.
Grazie Silendo per la segnalazione internazionale.
Casualmente ho visto quello che ho trascritto.
Non avevo dubbi che la notizia fosse già nota .
Oggi c’è molto su quella nazionale, ma sono occupato in altro … fashion designer …
Sara’ bello leggere la sentenza. Sara’ possibile ?
A presto.
B.A.
Le sentenze sono pubbliche
Le sentenze sono pubbliche
Il è per il casino fatto con le sentenze della Corte dei Conti ?
Lo so, sono un po’ discolo !
Un Saluto a Te e a Tutti.
B.A. Fashion Disegner
Fiat iustitia et pereat mundus ?
Linus carissimo, intanto pereat mundus 😉
Per la iustitia si vedrà… 😛
Eh, caro Giovanni, gli ermellini spesso fanno propria la massima da me citata. Senza punto interrogativo. Forse non pereat mundus, ma americanus incazzatus 😛
richiedere l’estradizione per i 23 agenti della cia condannati in contumacia? che figura che abbiamo fatto con gli Americani. Siamo proprio il paese delle banane, tutta questa vicenda è assurda,paradossale nonchè ridicola.Eppur la solita magistratura lo ha fatto. Come si fa ad imbastire un processo contro l’intelligence ed a favore di un Santone mussulmano? (per non chiamarlo terrorista) ma dove stiamo andando,che fine ha fatto l’intelligenza? che insegnamento diamo?Per non citare il fatto che il Santone ha avuto un’indennizzo di 1,5 milioni di euro.Nella mia ignoranza ritengo che tutto questo sia vergognoso ed oltraggioso oltre che ad insultare la mia intelligenza.La saluto silendo,buona continuazione.
Caro Paolo,
non me ne voglia, ma come ragiona? scusi siamo o no in uno Stato di Diritto? io credo che ogni persona ha dei diritti che devono, e sottolineo devono, essere rispettati, anche dall’intelligence, che difatti con la nuova legge può operare in deroga alle normative di legge grazie alle garanzie funzionali, ma con seri limiti (non attentare alla vita di una persona, alla sua sicurezza personale e fisica, ecc). Le ricordo inoltre che siamo un paese che ha firmato e ratificato tutta una serie di Trattati e convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti…Se il “Santone” era colpevole di qualche reato (comunque era sorvegliato dalla polizia) doveva essere incriminato e giudicato dalle competenti autorità, anche magari con l’ausilio, in sede investigativa, degli apparati di intelligence.
E poi, scusi, ma gli americani mica sono a casa loro ( e forse a casa loro una cosa così non l’avrebbero fatta), entrano in un paese sovrano, una democrazia e stato di diritto dove tra l’altro vige la separazione dei poteri, commettono dei reati serissimi come il rapimento e sequestro di persona finalizzato a tortura, sanzionati anche dal diritto internazionale (e dal diritto italiano e statunitense) senza processo e senza garanzie giuridiche, portano il soggetto in un paese dove poi lo fanno torturare…e si lamentano se vengono inquisiti e giudicati? Ma io non dormirei tranquillo se fosse il contrario.
Silendo cosa ne pensi?
Assolutamente d’accordo.
per quel che può valere, concordo anche io al 100%
“…grazie alle garanzie funzionali, ma con seri limiti (non attentare alla vita alla vita di una persona, alla sua sicurezza personale e fisica, ecc.,) …”
Mi spiace ma ritengo che spesso questi limiti sono superati anche per il fatto di non conoscerli precisamente o perché si ritenga non possibile avere seri limiti.
B.A.
Perfettamente d’accordo anch’io con la visione di Anonimo delle 10:46.
La Procura di Milano, comunque, era in effetti in procinto di procedere nei confronti di Abu Omar, sono stati fregati solo per alcuni giorni
La disciplina delle garanzie funzionali, della quale si è discusso per decine di anni, finalmente sfociata per la prima volta in un testo di legge, secondo me è ben fatta.
I limiti previsti, nonostante l’elencazione degli stessi sia a carattere “negativo”, secondo me è chiara, e non posso credere che non lo sia anche per gli operatori del settore. Ogni volta che li oltrepassano, sanno di oltrepassarli.
Che poi ci siano i casi in cui è “giusto” farlo, sono d’accordo. Ma una legge di un Paese democratico e con una forte tradizione giuridica non può autorizzare più di quanto già faccia con la 124 (e non è poco, comunque).
Ciò non toglie che lo si faccia.
Sinceramente non ho neanche idea di quanto le garanzie funzionali siano effettivamente usate nella prassi, a naso credo poco.
Buona domenica a tutti
Colgo al balzo l’intervento di J.D. per rispondere al nostro Babbano col quale non concordo in merito alle garanzie funzionali.
Di certo la normativa non può essere considerata poco puntuale e vaga…
Per Silendo :
” …. Di certo la normativa non può essere considerata poco puntuale e vaga… ” .
L’osservazione fatta non voleva e non poteva riferirsi alla normativa in merito alle garanzie funzionali, anche per il fatto che non è pubblica, ma si voleva riferire al comportamento contraddittorio / interpretazione della normativa da parte degli operatori in casi vissutti direttamente .
Sempre disponibile.
Babbano Asimmetrico
Babbano, buongiorno
Mi devi perdonare ma la normativa è pubblica: legge 124/07, Capo III. Articoli 17 e seguenti, insomma…
Già
R.
Legge 124/07 , Comma III Art.17 comma 2 : mi sembra che possa essere oggetto di interpretazione soggettiva …..
B.A.
Perchè, Babbano? L’elenco è tassativo e specifico.
R.
Silendo sicuramente Ti sarai fatto un’idea del caso Babbano, …
sicuramente non si tratterà di violazioni nel contesto internazionale a difesa della Sicurezza del Paese, ma a mio modesto avviso si tratta di violazione dei Diritti della Persona previsti dai primi articoli della Costituzione.
Poi gli altri fatti di violazioni “operativi” sono coscientemente fatti auspicando di non essere abbandonati dalle Istituzioni che si rappresentano e per le quali si eseguono le direttive ricevute.
Poi le “mele marce” che violano per personale interesse e beneficio, ci sono in ogni ambiente e categoria.
In certe categorie di piu’ …. ad esempio in quella dei ns. rappresentanti politici.
B.A.
Il parere di Luttwak: http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=27-09-2012&pdfIndex=18
Sentenza della Cassazione sul Rapimento di Abu Omar :
Il SISMI estraneo al rapimento : solo responsabilità dei singoli.
Ampia rassegna stampa : meglio leggere la Sentenza.
Se estraneo vuol dire non a conoscenza …
B.A.
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=30-11-2012&pdfIndex=21
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=30-11-2012&pdfIndex=18
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=30-11-2012&pdfIndex=19
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=30-11-2012&pdfIndex=20
SENTENZA CASSAZIONE N. 46340 del depositata il 29/11/2012 …..
http://www.difesa.it/Sala_Stampa/rassegna_stampa_online/Pagine/PdfNavigator.aspx?d=30-11-2012&pdfIndex=18
B.A. alla ricerca della Sentenza ….
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Sentenze/2012/Corte%20di%20cassazione%20-%20Sezione%20V%20penale%20-%20Sentenza%2029%20novembre%202012%20n.%2046340.pdf
ECCO IL TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA ….
B.A.
http://www.lastampa.it/2012/12/22/esteri/roma-disinnesca-il-caso-abu-omar-W489pHTqvWmhCCwCMn5irJ/pagina.html
http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_gennaio_28/abu-omar-segreto-stato-cia-2113740440858.shtml
17 gennaio 2014 – ore 06:59
L’onore restituito a Pollari
La Consulta riabilita il segreto di stato e ristabilisce la verità delle cose
Quando la Corte d’appello di Milano nel febbraio 2013 condannò a dieci anni Nicolò Pollari (nonché altri agenti e suoi collaboratori) per il sequestro dell’imam di Milano Abu Omar avvenuto nel 2003, una “rendition” tipica in Europa in quegli anni di guerra al terrorismo, l’ex direttore del Sismi definì la decisione “sconcertante”.
B.A.
Abu Omar, Consulta sul segreto di Stato dà ragione al governo. Il processo retrocede
La Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi della Presidenza del Consiglio contro la Cassazione e la Corte d’appello, annullando i relativi atti e facendo di conseguenza retrocedere il processo pendente davanti alla Suprema Corte. La nuova udienza è fissata il 24 febbraio. Gli ermellini avevano “cassato” le assoluzioni degli ex vertici dell’allora Sismi
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 14 gennaio 2014lt;img width=”640″ height=”334″ src=”http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/12/corte-costituzionale.jpg?adf349″ class=”attachment-full wp-post-image” alt=”Corte Costituzionale” title=”Abu Omar, Consulta sul segreto di Stato dà ragione al governo. Il processo retrocede” />
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Ennesimo capitolo nella storia dei conflitti d’attribuzione sollevati di fronte alla Consulta sul caso Abu Omar e il segreto di Stato. La Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi della Presidenza del Consiglio contro la Cassazione e la Corte d’appello, annullando i relativi atti e facendo di conseguenza retrocedere il processo penale pendente davanti alla Suprema Corte, dove una nuova udienza è fissata il 24 febbraio. In Consulta si è tenuta l’udienza pubblica sul caso. Assente Giuliano Amato, oggi giudice costituzionale, nel 2007 ministro dell’Interno del governo Prodi e con lui autore del primo ricorso alla Corte Costituzionale per il nodo del segreto di stato. Negli ultimi giorni non erano mancati sulla stampa riferimenti a questa sua precedente posizione che appariva stridere con quella attuale. Ma Amato non c’era.
La storia dei conflitti tra governo e magistrati legati alla vicenda Abu Omar è una costola del caso principale: il sequestro dell’ex imam di Milano compiuto il 17 settembre 2003 da uomini della Cia con un’operazione di “extraordinary rendition”, un protocollo fuori dalle procedure legali applicato a sospetti terroristi. Abu Omar fu portato in Egitto e torturato. La vicenda coinvolse anche uomini dei servizi italiani, finiti sotto processo e condannati, tra i quali l’allora direttore del Sismi Nicolò Pollari. Ma proprio l’iter processuale e l’utilizzo al suo interno di documenti coperti da segreto è stato l’elemento scatenante di una raffica di conflitti tra poteri dello Stato che, a partire dal 2007, hanno visto i vari governi fronteggiare l’autorità giudiziaria di fronte alla Corte Costituzionale. Prodi nel 2007 e Berlusconi nel 2008 si sono fatti promotori di una serie di ricorsi che la Corte ha accolto nel 2009 stabilendo che c’era stata violazione del segreto di Stato da parte dei giudici; e che l’opposizione del segreto non può vietare le indagini, ma impedisce di utilizzare nel processo elementi secretati.
I procedimenti giudiziari, intanto, hanno fatto il loro corso. Per Pollari e per l’altro 007 italiano Marco Mancini, la Corte d’appello di Milano dichiarò il non luogo a procedere. Ma la Cassazione il 19 settembre 2012 ha annullato con rinvio, disponendo un nuovo giudizio di secondo grado, il cui verdetto, giunto il 12 febbraio 2013, è stato di condanna: 10 anni a Pollari, 9 a Mancini. Il governo Monti prima e quello Letta poi hanno quindi avviato nei mesi scorsi altri conflitti. Nel mirino, in sostanza, le sentenze, che ora risultano travolte dal pronunciamento dei giudici costituzionali.
“Se la notizia verrà confermata credo che sia stata ripristinata la legalità costituzionale e riconfermato l’istituto del segreto di stato, restituita credibilità al nostro Paese” dice l’avvocato Nicola Madia difensore del generale Pollari. “Si é altresì evitato – prosegue Madia – che un servitore dello Stato fosse ingiustamente messo in carcere da innocente in relazione ad un’accusa dalla quale non si poteva difendere per il vincolo di segretezza a cui era legato e che non avrebbe mai violato. Neppure al prezzo della sua libertà personale”.
La linea tenuta in Consulta dagli avvocati dello stato Raffaele Tamiozzo e Massimo Giannuzzi – “la Cassazione ha sbagliato ” – è passata. Ora le lancette dell’orologio processuale tornano indietro, alla prima decisione della Corte d’appello, e i relativi atti risultano annullati: la Cassazione dovrà tenerne conto nell’udienza del 24 febbraio.
B.A.
L’articolo del Foglio di oggi riporta che la Sentenza della Consulta, accettando il ricorso della Presidenza del Consiglio, annulla sia la sentenza della Cassazione sia della Corte di Appello, riportando il giudizio valido quello di assoluzione della prima sentenza.
Mi scuso ma non riesco a trovare l’intero articolo da postarvi.
B.A.
Abu Omar: Avvocatura, Cassazione ha violato norme su segreto Stato
11:58 14 GEN 2014
(AGI) – Roma, 14 gen. – Una “grave violazione delle norme sul segreto di Stato”: il presidente del Consiglio “non puo’ essere condizionato ed e’ titolare esclusivo della gestione del segreto di Stato”. Questa la posizione dell’Avvocatura dello Stato espressa oggi in udienza alla Corte Costituzionale sui conflitti di attribuzione sollevati dal governo contro la magistratura sul caso del sequestro dell’ex imam di Milano, Abu Omar. In particolare, la Consulta e’ chiamata a decidere se accogliere o meno i ricorsi di palazzo Chigi contro la sentenza con cui la Cassazione, nel settembre 2012, ha annullato il non doversi procedere “per segreto di Stato” inizialmente pronunciato dai giudici del merito per gli ex vertici del Sismi, e quella con la quale la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio il 12 febbraio dello scorso anno, ha condannato Niccolo’ Pollari e Marco Mancini rispettivamente a 10 e 9 anni di reclusione. La decisione della Consulta dovrebbe arrivare in tempi brevi: c’e’ chi non esclude possa essere resa nota gia’ in serata. Non ha preso parte all’udienza di questa mattina (cosi’ come per le altre cause iscritte a ruolo) il giudice Giuliano Amato, che era ministro dell’Interno quando il governo presieduto da Romano Prodi decise, nel 2007, di sollevare il primo conflitto di attribuzione sulla vicenda del sequestro dell’ex imam. “La Corte di Cassazione ha errato nell’interpretazione delle norme di legge – ha sostenuto l’avvocato dello Stato, Raffaele Tamiozzo – e’ stata una svista, una ‘buccia di banana’ e per noi e’ stato necessario impugnare questa decisione che viola le norme sul segreto di Stato”. L’Avvocatura ha ricordato in piu’ passaggi la precedente sentenza, del marzo 2009, che la Consulta pronuncio’ sugli altri conflitti tra poteri sollevati in questa stessa vicenda giudiziaria: allora la Corte accolse in parte i ricorsi di palazzo Chigi, affermando che i magistrati milanesi, con la richiesta di rinvio a giudizio degli ex agenti Sismi e con il decreto che dispose il processo, violarono il segreto di Stato.
“Quella sentenza e’ un autorevolissimo precedente – ha rilevato l’avvocato dello Stato, Massimo Giannuzzi – e’ proprio un trattato sul segreto di Stato, di cui la Cassazione ha fatto una bizzarra ricostruzione. La Corte d’appello di Milano ha l’attenuante di essersi dovuta attenere, in sede di rinvio, al ‘dictum’ della Cassazione”. Secondo l’avvocato dello Stato, “il segreto di Stato attiene alla tutela della ‘salus’ della Repubblica ed e’ di competenza esclusiva del presidente del Consiglio, a cui spetta la salvaguardia dell’ordinamento democratico. Il legislatore – ha continuato Giannuzzi – ha codificato in termini coerenti dal 1977 a oggi, mentre la Cassazione ha deragliato dalla sua funzione ed e’ molto grave questo stravolgimento con cui la Suprema Corte si e’ arrogata il diritto di riformulare l’oggetto del segreto di Stato”. Per l’Avvocatura e’ anche illegittima la mancata sospensione del procedimento da parte dei giudici di secondo grado in sede di appello bis. Se la Consulta decidera’ di accogliere i conflitti sollevati dal governo, il processo penale a carico degli ex agenti Sismi dovrebbe ‘retrocedere’ alla prima sentenza d’appello, quella con cui i giudici milanesi avevano pronunciato nei confronti di Pollari, Mancini e altri tre agenti del Sismi (Luciano Di Gregorio, Giuseppe Ciorra e Raffaele Di Troia, condannati a 6 anni nell’appello bis) il non luogo a procedere. Questo eventuale nodo giudiziario, sulla base anche delle motivazioni che dara’ la Corte Costituzionale, dovrebbe essere sciolto in Cassazione il 24 febbraio prossimo.
A quella data, infatti, e’ stata rinviata dai giudici di piazza Cavour l’udienza in cui saranno esaminati i ricorsi degli ex vertici del Sismi contro la sentenza di condanna emessa nel secondo processo d’appello. La Cassazione aveva rinviato l’udienza, inizialmente fissata in dicembre, proprio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. Sul processo, in ogni caso, pende anche la ‘scure’ della prescrizione: i termini, congelati al momento dalla Cassazione, sarebbero dovuti maturare il 6 febbraio prossimo. (AGI) .
B.A.
Abu Omar:Consulta,sì a ricorsi governo
Su segreto di Stato. Legale Pollari, ripristinata legalità
15 gennaio, 00:00
(ANSA) – ROMA, 14 GEN -Ennesimo capitolo nella storia dei conflitti d’attribuzione sollevati di fronte alla Consulta sul caso Abu Omar e il segreto di Stato. La Corte Costituzionale ha accolto i ricorsi della Presidenza del Consiglio contro la Cassazione e la Corte d’appello, annullando i relativi atti e facendo di conseguenza retrocedere il processo penale pendente davanti alla Suprema Corte, dove una nuova udienza è fissata il 24 febbraio. Soddisfazione é stata espressa dal legale del generale Pollari Nicola Madia.
B.A.
Il sequestro Abu Omar? Legittimo se compiuto per la sicurezza del Paese
La sentenza che scagiona gli 007 e certifica il segreto di Stato è uno schiaffo alla Procura di Milano
Luca Fazzo – Sab, 15/02/2014 – 07:42
Milano – Ci sono voluti dieci anni, quattro processi, due interventi della Corte Costituzionale e una grazia firmata dal presidente della Repubblica perché la straordinaria vicenda del rapimento di Abu Omar, imam milanese con simpatia per la guerra santa, arrivasse alla medesima conclusione cui, con e meno fatica, si è arrivati negli altri Paesi, qua e là per il mondo, dove la Cia in questi anni ha fatto sparire dalla circolazione i sospetti di terrorismo: e cioè che si tratta di vicende così delicate e così strettamente legate alla sicurezza degli Stati, che il governo ha diritto di coprirle con il mantello del segreto di Stato.
E che la magistratura non ha il diritto di sollevare quel mantello. Nelle motivazioni, depositate giovedì sera, della sentenza con cui ha confermato l’esistenza del segreto e cancellato così le condanne di Nicolò Pollari, ex direttore del Sismi, e di quattro 007, la Corte Costituzionale si spinge però ancora più in là. E, in un passaggio che costituisce un inedito assoluto per la cultura italiana del diritto, scrive che anche un sequestro di persona può essere compiuto nell’interesse dello Stato, e come tale essere coperto dal segreto. «Pare arduo negare – scrive la Consulta – che la copertura del segreto si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato».
Va ricordato che Pollari, il suo vice Marco Mancini e le altre «barbe finte» finite sotto processo sono attestati su tutt’altra linea: sostengono di non avere mai avuto alcun ruolo nel rapimento dell’imam, e affermano che se il governo – anzi, quattro governi di diverso colore, da Prodi a Berlusconi a Monti fino a Letta – non avessero imposto il segreto, essi avrebbero potuto dimostrare la loro innocenza. Ed è quanto Pollari torna ad affermare anche ieri: «Quando ho avuto notizia di fatti simili, ho svolto tutte le attività necessarie per impedire che chiunque li mettesse in atto», dice il generale. Ma quale sia la vera verità: quale ruolo abbia avuto il Sismi dell’epoca di Pollari o quello dei suoi predecessori; quali appoggi abbiano avuto gli uomini della Cia; come abbiano saputo che Abu Omar non era più pedinato, e si poteva dunque prelevare impunemente; insomma tutto il vasto retroterra di appoggi e di complicità, ma anche di rivalità, che ha accompagnato il rapimento del barbuto estremista, è destinato a restare nascosto nelle cassaforti di Palazzo Baracchini e di Palazzo Chigi. Pollari e i suoi escono di scena: il prossimo 24 febbraio la Cassazione prenderà atto che le condanne inflitte a Milano (dieci anni a Pollari, nove a Mancini, cinque agli altri) sono state inflitte utilizzando atti coperti da segreto, e quindi le azzererà: forse prosciogliendo tutti, o al massimo rispedendo il fascicolo a Milano per un nuovo processo dall’esito segnato. Scrive la Corte Costituzionale, nella sentenza scritta da Paolo Grossi, luminare di diritto canonico: «L’apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, cui spetta in via esclusiva l’esercizio della relativa attribuzione di rango costituzionale, in quanto afferente la tutela della salus rei publicae, e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto».
Da segnalare, che la vera vittima di questa sentenza è a questo punto lui, Abu Omar, il rapito: che oggi dovrebbe trovarsi da qualche parte in Egitto, con sul capo una condanna a sei anni di carcere emessa in Italia nel dicembre scorso, ma anche il diritto a vedersi risarcito dallo Stato italiano ben un milione di euro in quanto vittima del Sismi. Di questo risarcimento, dopo la sentenza di ieri, l’imam-terrorista dovrà rassegnarsi a fare a meno. E magari dall’Italia qualcuno prima o poi chiederà la sua estradizione.
B.A.
Sarebbe interessante il testo completo della sentenza
SENTENZA N. 24
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-GaetanoSILVESTRIPresidente
-LuigiMAZZELLAGiudice
-SabinoCASSESE”
-GiuseppeTESAURO”
-Paolo MariaNAPOLITANO”
-GiuseppeFRIGO”
-AlessandroCRISCUOLO”
-PaoloGROSSI”
-GiorgioLATTANZI”
-AldoCAROSI”
-MartaCARTABIA”
-SergioMATTARELLA”
-Mario RosarioMORELLI”
-GiancarloCORAGGIO”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione, quinta sezione penale, del 19 settembre 2012, n. 46340, delle ordinanze della Corte d’appello di Milano, quarta sezionepenale, del 28 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 e della sentenza della Corte d’appello di Milano, quarta sezione penale, del 12 febbraio 2013, n. 985, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 24 aprile ed il 24 ottobre 2013, depositati in cancelleria il 9 maggio e il 31 ottobre 2013 ed iscritti ai numeri 4 e 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di merito.
Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati dello Stato Massimo Giannuzzi e Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, l’11 febbraio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione in riferimento alla sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012, con la quale la quinta sezione penale della medesima Corte – in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano e, parzialmente, dalle parti civili – ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010, con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale, ai sensi dell’art. 202 del codice di procedura penale, nei confronti di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano. La sentenza della Corte di cassazione viene censurata anche nella parte in cui– puntualizza il ricorso – aveva annullato «le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con cui la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli allora indagati Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nel corso degli interrogatori cui erano stati sottoposti nella fase delle indagini preliminari».
Il ricorso viene proposto anche contro la Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, in riferimento, anzitutto, alla ordinanza emessa il 28 gennaio 2013, con la quale è stata accolta la richiesta di produzione dei verbali degli interrogatori resi dai predetti imputati, avanzata dalla locale Procura generale, in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione di cui si è detto, ammettendo altresì la produzione, da parte della difesa dell’imputato Mancini, della nota dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) del 25 gennaio 2013, prot. n. 15631/2.24/GG.02, recante la comunicazione al predetto imputato del contenuto della nota del Dipartimento informazioni della sicurezza (DIS). In tale nota – sottolinea il ricorrente –, il DIS aveva rappresentato che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva rilevato «la perdurante vigenza del segreto di Stato, così come apposto, opposto e confermato nel corso del procedimento penale avente ad oggetto il fatto storico del sequestro di Abu Omar dai Presidenti del Consiglio dei ministri pro tempore, su tutti gli aspetti attinenti a qualsiasi rapporto intercorso tra Servizi di intelligence nazionali e stranieri, ancorché in qualche modo collegati o collegabili con il fatto storico costituito dal sequestro in questione, nonché agli interna corporis, intesi quali modalità organizzative ed operative».
Rievocate le articolate vicende che avevano contrassegnato l’iter del procedimento penale, il ricorrente osserva come tanto la sentenza della Corte di cassazione quanto l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio, il 28 gennaio 2013 (nella parte in cui ha ammesso la produzione degli atti di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010) nonché l’ordinanza con cui, il 4 febbraio 2013, la medesima Corte territoriale ha omesso di procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, a norma dell’art. 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), risulterebbero «gravemente lesive delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all’apposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 124/2007».
Da qui il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione e con riguardo agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della richiamata legge n. 124 del 2007.
In punto di ammissibilità, il ricorrente rievoca la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre, quanto alla legittimazione delle altre parti del conflitto – certamente competenti a manifestare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono –, si sottolinea la funzione costituzionale della Corte di cassazione come organo di ultima istanza cui è deputato il controllo della legittimità delle sentenze e dei provvedimenti in materia di libertà personale, e la competenza della Corte d’appello ad adottare provvedimenti istruttori destinati a diventare definitivi.
Quanto alla ammissibilità del ricorso sotto il profilo oggettivo, si rivendica il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di sicurezza dello Stato – nella specie concretizzatosi nella apposizione del segreto di Stato e nella conferma di esso con riferimento ai rapporti tra i Servizi italiani e la Central intelligence agency (CIA) nonché agli interna corporis del Servizio, anche in ordine al fatto storico del sequestro di Nasr Osama Mustafà, alias Abu Omar – che nella specie sarebbe stato leso dai provvedimenti giurisdizionali oggetto di censura.
Nel merito, si osserva come, a far tempo dalla sentenza n. 86 del 1977, la Corte costituzionale, nell’evidenziare il livello supremo dei valori tutelabili con il presidio del segreto di Stato, ha individuato nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere, di natura squisitamente politica, di segretazione: la strumentalità di tale potere alla salvaguardia dei valori supremi per la salus rei publicae giustifica, poi, la «non segretabilità dei fatti eversivi dell’ordine costituzionale». Di ciò è espressione la legge n. 124 del 2007 che, all’art. 1, attribuisce appunto al Presidente del Consiglio dei ministri la responsabilità generale della politica della informazione per la sicurezza ed il compito di apporre e tutelare il segreto di Stato e di confermarne la opposizione.Il ricorrente puntualizza, poi, il contenuto degli artt. 39, 40 e 41 della stessa legge, segnalandone i profili di rilevanzaagli effetti dell’oggetto del ricorso.
Ebbene, alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di cassazione, mentre afferma correttamente – secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106 del 2009 – che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna corporis, anche se relativi alla vicenda delle renditionse del sequestro di Abu Omar, erra nel ritenere che il segreto sia limitato ai rapporti tra Servizi che si siano estrinsecati nella realizzazione di operazioni comuni, dal momento che una simile conclusione non può fondarsi sulla circostanza – risultante da una nota dell’11 novembre 2005 – della assoluta estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu Omar. Sarebbe dunque arbitrario circoscrivere il segreto alle sole operazioni cogestite dai Servizi e legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani, con conseguente lesione della sfera delle attribuzioni spettanti in materia al Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare per ciò che attiene alla determinazione in concreto dell’ambito di operatività del segreto di Stato.
Risulterebbe a sua volta lesivo di tali prerogative, ancorché sotto altro profilo, anche l’annullamento delle statuizioni con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato, nonché delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la medesima Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese, quali indagati, da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado il segreto di Stato da loro opposto fosse stato confermato; annullamento cui ha fatto seguito, da parte del giudice del rinvio, la pronuncia della ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale è stata ammessa la produzione di tali dichiarazioni. Ciò avrebbe determinato la arbitraria esclusione della operatività del segreto in ordine ai rapporti tra Servizio italiano e CIA e in merito alle direttive impartite dal direttore del SISMI circa il fatto storico del sequestro di Abu Omar, dal momento che era precluso per l’autorità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte dal segreto. Non sarebbe corretta l’affermazione – contenuta nella richiamata ordinanza del 28 gennaio 2013 – secondo la quale la restituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini sarebbe stata disposta in quanto irrilevanti ai fini del decidere: ciò riguarderebbe, infatti, le sole circostanze che nel caso specifico non fossero coperte da segreto di Stato, nei termini innanzi detti e ricostruiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, la cui vigenza – ribadita dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di interpello formulato dal Giudice della udienza preliminare – è stata da ultimo riaffermata dalla nota AISE prodotta dalla difesa di Mancini nel corso della udienza del 28 gennaio 2013.
La sentenza della Corte di cassazione – puntualizza ancora il ricorrente – sarebbe censurabile anche nella parte in cui afferma la tardività dell’apposizione del segreto agli atti ed ai documenti acquisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, essendo una simile affermazione in contrasto con la citata sentenza n. 106 del 2009. La Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato di tale ultima pronuncia, nel senso che, avendo i soggetti tenuti alla opposizione del segreto formulato tale opposizione solo successivamente alla acquisizione dei documenti da parte della autorità giudiziaria, gli atti, essendo stati legittimamente acquisiti, non sarebbero inutilizzabili, ma comporterebbero l’uso di cautele atte ad impedire la divulgazione del segreto. La Corte costituzionale, infatti, pur avendo negato la portata di una retroattiva demolizione della attività di indagine, aveva puntualizzato come l’opposizione del segreto successiva alla acquisizione non fosse una evenienza processualmente indifferente: tanto che si dichiarò che non spettava alla autorità procedente porre i documenti non “omissati” a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio. Ciò risulterebbe anche da altro passo della sentenza della Corte costituzionale n. 106 del 2009, ove si è puntualizzato come anche la legittima acquisizione di elementi di prova – nella specie riferita alle intercettazioni telefoniche disposte “a tappeto” su utenze intestate al SISMI – non escludesse la necessità di non utilizzare quegli elementi che dovessero risultare coperti dal segreto, posto che questo funge da «sbarramento al potere giurisdizionale, nel senso di “inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”».
Da qui lo iato tra la sentenza della Corte di cassazione ed i princípi affermati dalla Corte costituzionale, con conseguente lesione delle prerogative del ricorrente, «mantenendo all’interno del circuito divulgativo del processo documenti in relazione ai quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato».
La sentenza della Corte di cassazione sarebbe censurabile anche laddove ha limitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova sugli interna corporis, facendo salva la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale dagli agenti del Servizio, al di fuori di operazioni riconducibili al SISMI. Ciò risponde, infatti, alla già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe coperto soltanto le operazioni approvate dal Servizio.
Da tutto ciò, la lesione delle prerogative del ricorrente, anche in relazione alla ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale la Corte d’appello aveva accolto, proprio in ossequio alla sentenza della Corte di cassazione, la produzione dei verbali di interrogatorio degli indagati già menzionati, trattandosi di fonti di prova certamente coperte da segreto di Stato. Lesione che si lamenta anche in relazione alla ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati, senza conseguentemente sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto di segreto, consentendo così al Procuratore generale di svolgere la propria requisitoria, ripresa dagli organi di informazione, utilizzando ampiamente le fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Conclusivamente, viene formulata istanza di sospensione della sentenza della Corte di cassazione e del giudizio di rinvio, al fine di non aggravare la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che:
a) non spettava alla Corte di cassazione annullare i proscioglimenti degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini nonché le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt’ora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato;
b) non spettava alla Corte d’appello di Milano né ammettere la produzione, da parte della Procura generale, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – né omettere l’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere, consentendogli in tal modo di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Correlativamente, si domanda l’annullamento, in parte qua, previa sospensione della relativa efficacia, della sentenza della Corte di cassazione n. 46340 del 2012, nonché, previa sospensione della relativa efficacia, delle ordinanze pronunciate dalla Corte d’appello di Milano in data 28 gennaio 2013 e 4 febbraio 2013, in riferimento ai profili e per le parti innanzi indicate.
1.1.– Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 69 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di questa Corte, dopo le rituali notifiche, il 9 maggio 2013.
2.– Con ricorso depositato, per la fase di ammissibilità, il 3 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte d’appello di Milano, in persona del Presidente pro tempore, in riferimento alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013, con la quale la medesima Corte (nel processo penale a carico di Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, per sequestro di persona in danno di Abu Omar), pur resa edotta dell’intervenuto deposito in data 11 febbraio 2013 di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha affermato la responsabilità di detti imputati, non ravvisando la sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso.
Rievocate le articolate vicende che hanno contrassegnato l’iter del procedimento penale in esame, il ricorrente osserva che anche la sentenza della Corte d’appello di Milano risulterebbe «gravemente lesiva delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, quale autorità preposta all’opposizione, alla tutela ed alla conferma del segreto di Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 124/2007»; per cui risulterebbero violati gli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 Cost., in riferimento agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell’art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della richiamata legge n. 124 del 2007.
In punto di ammissibilità, il ricorrente – richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di legittimazione attiva e passiva –, quanto alla sussistenza del requisito oggettivo del conflitto, rivendica le prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di sicurezza dello Stato – nella specie concretizzatesi nella apposizione del segreto di Stato e nella conferma di esso con riferimento ai rapporti tra i Servizi italiani e la CIA nonché agli interna corporis del Servizio, anche in ordine al fatto storico del sequestro di Abu Omar – che sarebbero state lese dai provvedimenti giurisdizionali impugnati.
Nel merito, il ricorrente – rilevato come da molto tempo la giurisprudenza costituzionale abbia evidenziato il livello supremo dei valori tutelabili col presidio del segreto di Stato, individuando nel Presidente del Consiglio dei ministri il titolare del potere di segretazione, di natura squisitamente politica – ha osservato come a questo orientamento si conformi la ricordata legge n. 124 del 2007, dei cui articoli 39, 40 e 41 segnala i profili di rilevanza agli effetti del thema decidendum.
Secondo il Presidente del Consiglio la sentenza impugnata con il presente ricorso è affetta da illegittimità derivata, in primo luogo in quanto ha applicato alla fattispecie concreta i criteri seguiti dalla Corte di cassazione nella sentenza del 19 febbraio 2012, impugnata con il già menzionato ricorso per conflitto di attribuzione, depositato l’11 febbraio 2013 (ammesso da questa Corte con ordinanza n. 69 del 2013).
Alla luce del richiamato quadro normativo, la Corte di cassazione avrebbe correttamente affermato che il segreto di Stato è stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e sugli interna corporis, anche se relativi alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar; e avrebbe, invece, errato nel ritenere il segreto limitato ai rapporti tra Servizi, tendenti alla realizzazione di operazioni comuni. Proprio questo, infatti, sarebbe all’origine della lesione della sfera delle attribuzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, in particolare per ciò che attiene alla determinazione del concreto ambito di operatività del segreto.
Si ribadisce altresì che risulterebbe, a sua volta, lesivo di tali prerogative, ancorché sotto altro profilo, anche l’annullamento delle statuizioni con cui la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato, nonché delle ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, con le quali la medesima Corte d’appello aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese, quali indagati, da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori, malgrado il segreto di Stato da loro opposto fosse stato confermato; annullamento cui ha fatto seguito, da parte del giudice del rinvio, la pronuncia della ordinanza del 28 gennaio 2013, con la quale è stata ammessa la produzione di tali dichiarazioni. Risulterebbero, infatti, così, esclusi dall’operatività del segreto i rapporti tra Servizio italiano e CIA e le direttive impartite dal direttore del SISMI circa il fatto storico del sequestro di Abu Omar, essendo precluso all’autorità giudiziaria utilizzare, anche indirettamente, le notizie coperte dal segreto. Né sarebbe corretta l’affermazione secondo cui la restituzione dei verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini sarebbe stata disposta sul presupposto che questi fossero irrilevanti ai fini del decidere: ciò riguarderebbe, infatti, soltanto le circostanze, nel caso specifico, non coperte dal segreto di Stato, nei termini innanzi detti.
La sentenza impugnata sarebbe inoltre censurabile nella parte in cui riafferma (in conformità a quanto statuito dalla Corte di cassazione) la tardività della apposizione del segreto di Stato agli atti ed ai documenti acquisiti in riferimento al sequestro di Abu Omar, essendo una simile affermazione in contrasto con la sentenza n. 106 del 2009. La Cassazione, infatti, avrebbe stravolto il significato della pronuncia della Corte costituzionale, nel senso che, avendo i soggetti tenuti alla opposizione del segreto formulato tale opposizione solo successivamente alla acquisizione dei documenti da parte della autorità giudiziaria, gli atti, essendo stati legittimamente acquisiti, non sarebbero inutilizzabili, ma comporterebbero l’uso di cautele atte ad impedire la divulgazione del segreto. In realtà la Corte costituzionale, pur avendo negato la portata di una retroattiva demolizione della attività di indagine, aveva puntualizzato come l’opposizione del segreto successiva alla acquisizione non fosse una evenienza processualmente indifferente. Su questa base, del resto, si affermò che il segreto funge da «sbarramento al potere giurisdizionale, nel senso di “inibire all’Autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto”».
Sarebbe altresì censurabile la decisione impugnata là dove ha limitato l’inutilizzabilità delle testimonianze, delle dichiarazioni e degli altri elementi di prova sugli interna corporis, facendo salva la utilizzabilità di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale dagli agenti del Servizio, al di fuori di operazioni riconducibili al SISMI, giacché ciò risponderebbe alla già confutata tesi secondo la quale il segreto avrebbe coperto soltanto le operazioni approvate dal Servizio.
La sentenza, ancora, sarebbe viziata per effetto della illegittimità della ricordata ordinanza del 28 gennaio 2013 e parimenti lesiva risulterebbe l’ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese ha omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati, consentendo di utilizzare ampiamente le fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato (al quale non sfugge neppure l’ordine giudiziario: sentenze n. 87 del 2012, n. 149 del 2007, n. 110 del 1998 e n. 403 del 1994), in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Milano, per avere omesso di sospendere il procedimento penale in corso di celebrazione, in attesa della decisione del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, del cui deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale, la Corte d’appello era stata informata dall’Avvocatura dello Stato il giorno prima della emissione della sentenza impugnata.
Viene, altresì, formulata istanza di sospensione della impugnata sentenza della Corte d’appello di Milano, al fine di non aggravare la lesione delle attribuzioni costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il ricorrente chiede, dunque, dichiararsi che:
a) non spettava alla Corte d’appello di Milano affermare la penale responsabilità degli imputati del fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Ornar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tuttora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall’autorità giudiziaria, nel corso del relativo procedimento, sulla quale era stato successivamente apposto il segreto di Stato, nonché tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009;
b) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si sia dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell’udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
c) non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo penale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzione.
Chiede altresì che si annulli – previa sospensione dell’efficacia della sentenza n. 985 del 2013 della Corte d’appello di Milano e conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione – la predetta sentenza della Corte ambrosiana.
2.1. – Il ricorso è stato dichiarato ammissibile con l’ordinanza n. 244 del 2013 e poi nuovamente depositato presso la cancelleria di questa Corte, dopo la rituale notifica, il 31 ottobre 2013.
2.2.– La Corte di cassazione e la Corte d’appello di Milano non si sono costituite in giudizio.
Considerato in diritto
1.– I ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri – la cui ammissibilità va preliminarmente confermata –, ancorché indirizzati contro distinti atti giurisdizionali – assunti come lesivi delle prerogative costituzionali del ricorrente in tema di esercizio delle attribuzioni relative al segreto di Stato e alla determinazione in concreto del relativo ambito di operatività – presentano un nucleo comune, riguardando entrambi la stessa vicenda processuale e fondandosi su censure in larga parte convergenti.
Tenuto conto dei profili di evidente connessione soggettiva ed oggettiva, appare necessario procedere alla trattazione congiunta dei relativi giudizi: gli stessi vanno pertanto riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia.
2.– A proposito della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 19 settembre 2012, il ricorrente reputa essersi realizzata – attraverso la pronuncia di annullamento con rinvio delle statuizioni di proscioglimento adottate dai giudici di entrambi i gradi di merito, che avevano, al contrario, riconosciuto l’esistenza di una preclusione processuale derivante dal vincolo del segreto, secondo le puntualizzazioni offerte, nell’ambito dello stesso procedimento, dalla sentenza di questa Corte n. 106 del 2009 – una menomazione del munus spettante al Presidente del Consiglio dei ministri in tema di segreto di Stato, sotto più profili ed in rapporto a diversi punti del decisum.
Sarebbe infatti anzitutto arbitrario, e dunque invasivo delle prerogative del ricorrente, l’assunto – centrale agli effetti della decisione rescindente – secondo il quale il vincolo del segreto dovrebbe intendersi circoscritto alle sole operazioni che avessero coinvolto ufficialmente i Servizi nazionali e stranieri, legittimamente approvate dai vertici dei Servizi italiani: una simile affermazione – fondata esclusivamente su una nota dell’11 novembre 2005, con la quale era stata affermata la assoluta estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu Omar – finirebbe per incidere direttamente sul potere di determinazione di quale fosse il reale àmbito dei fatti e delle notizie coperte dal segreto, da parte di un organo diverso da quello cui è riservato detto cómpito.
Strettamente collegata a tale rivendicazione è quella che deduce il medesimo vulnus anche in riferimento all’annullamento della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010 (con la quale era stata confermata la declaratoria di improcedibilità della azione penale nei confronti degli imputati italiani che avevano opposto il segreto di Stato), nonché delle ordinanze pronunciate il 22 e 26 ottobre 2010, nelle quali la medesima Corte territoriale aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori.
Considerato, dunque – assume il ricorrente – che non spettava alla Corte di cassazione reputare che il segreto fosse limitato alle sole operazioni ufficiali dei Servizi, e che pertanto non si potesse ritenere estraneo all’oggetto del segreto il tema dei rapporti tra il Servizio italiano e la CIA e degli interna corporis ove non riconducibili ad attività regolarmente approvate dai vertici dei Servizi, risulterebbe illegittima la decisione anche nella parte in cui ha limitato la inutilizzabilità delle testimonianze e delle altre acquisizioni in merito agli interna corporis, affermando la utilizzabilità processuale di quegli elementi in relazione alle condotte poste in essere a titolo individuale, in quanto realizzate senza l’approvazione del SISMI.
Sarebbe per tale ragione lesiva delle prerogative del ricorrente anche l’ordinanza pronunciata, in sede di giudizio di rinvio, dalla Corte d’appello di Milano il 28 gennaio 2013, con la quale – aderendo ai dicta della Corte di cassazione – era stata accolta la produzione dei verbali di interrogatorio resi nel corso delle indagini dagli imputati di cui si è detto, trattandosi di fonti certamente coperte dal segreto.
Detta lesione viene denunciata anche in riferimento alla ordinanza del 4 febbraio 2013, con la quale la Corte milanese aveva omesso di chiedere la conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, senza sospendere ogni attività volta ad acquisire la notizia oggetto di segreto, permettendo così la discussione, diffusa dagli organi di informazione, nel corso della quale il Procuratore generale ampiamente utilizzava fonti di prova coperte dal segreto di Stato.
Si ritiene infine menomativo delle attribuzioni del ricorrente anche l’assunto secondo il quale la sentenza n. 106 del 2009 di questa Corte andrebbe interpretata nel senso che non era inibita la utilizzazione processuale degli atti successivamente coperti da “omissis”, salva l’adozione delle opportune cautele volte ad impedire la divulgazione delle parti occultate: reputa, infatti, il ricorrente che una simile affermazione consentirebbe comunque di mantenere – in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella richiamata sentenza – «all’interno del circuito divulgativo del processo documenti in relazione ai quali era stato opposto e confermato il segreto di Stato».
3.– L’intera gamma delle censure è stata poi ripresa anche nel secondo ricorso, rivolto contro la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio dalla Corte d’appello di Milano il 12 febbraio 2013 e con la quale gli imputati Pollari, Di Troia, Ciorra, Mancini e Di Gregori erano stati condannati per il sequestro Abu Omar, nonché contro le già richiamate ordinanze con le quali erano stati acquisiti gli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini, senza procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati medesimi nel corso della udienza del 4 febbraio 2013.
L’unica censura nuova, posta a base di tale secondo ricorso, ha riguardato la pretesa violazione del principio di leale collaborazione, che sarebbe stata posta in essere dalla Corte d’appello di Milano laddove aveva omesso di sospendere il procedimento in corso di celebrazione, in attesa della decisione sul primo ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, e del cui deposito presso la cancelleria di questa Corte era stata data contezza al giudice procedente, da parte della Avvocatura dello Stato, il giorno prima della pronuncia della sentenza impugnata.
4.– Il nucleo centrale delle doglianze proposte dal ricorrente in entrambi i ricorsi ruota, dunque, essenzialmente, attorno all’assunto cui conclusivamente è pervenuta la Corte di cassazione, nella parte in cui ha pronunciato, in parte qua, l’annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Milano il 15 dicembre 2010 (con la quale veniva fra l’altro – e per ciò che qui interessa – confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui , nei confronti degli imputati di cui si è detto, veniva dichiarata la improcedibilità della azione penale a norma dell’art. 202 cod. proc. pen. per la sussistenza del segreto di Stato) sul rilievo che «l’opposizione e la conferma del segreto avevano creato una sorta di indecidibilità perché sul materiale probatorio raccolto era calato un “sipario nero”» (pag. 16 della sentenza della Corte di cassazione).
È del tutto evidente, infatti, che le “conclusioni” cui è pervenuta la Corte di cassazione nella pronuncia rescindente, hanno poi costituito il “principio di diritto” al quale si è conformata la Corte d’appello di Milano quale giudice di rinvio nell’adottare le ordinanze e la sentenza di condanna, parimenti oggetto di ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, dunque, il segreto di Stato sarebbe stato apposto «su documenti e notizie che riguardino i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri […] e sugli interna corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar» (pag. 121 della sentenza).
Il segreto, peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non sarebbe stato apposto «sull’operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni» (pag. 122 della sentenza). Considerato, dunque, che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proclamato, nella propria nota dell’11 novembre 2005,la estraneità del Governo e del SISMI ai fatti relativi al sequestro di Abu Omar, se ne doveva concludere che la partecipazione di agenti del Servizio a quella azione era avvenuta «a titolo personale» (pag. 123 della sentenza in esame ).
Da ciò il corollario per il quale «sulle fonti di prova afferenti ad eventuali singole e specifiche condotte criminose poste in essere da agenti del SISMI, anche in accordo con appartenenti a Servizi stranieri, ma al di fuori dei doveri funzionali ed in assenza di autorizzazione da parte dei vertici del SISMI non [sarebbe] stato apposto alcun segreto, che, invece, riguardava i rapporti tra Servizi italiani e stranieri e gli scambi di informazione e gli atti di reciproca assistenza posti in essere in relazione a singole e specifiche operazioni, dovendosi intendere per operazioni le azioni legittimamente approvate dai vertici del SISMI» (pagg. 123-124 della sentenza).
Contro tale tesi – che, come già si è detto, ha costituito la “base” della pronuncia di annullamento con rinvio, refluendo, poi, sulle consequenziali decisioni adottate in sede “rescissoria” – la Presidenza del Consiglio dei ministri insorge contestandone il fondamento.
Si sottolinea, infatti, la circostanza che la sentenza n. 106 del 2009 ha correttamente riferito il segreto di Stato ai rapporti tra SISMI e CIA, anche se relativi alle extraordinary renditions, con la conseguenza che risulterebbe arbitrario circoscrivere l’ambito di operatività del segreto «ai soli rapporti tra Servizi che si siano estrinsecati nella partecipazione ad operazioni gestite da entrambi i Servizi, legittimamente approvate dai vertici del Servizio italiano». L’autorità giudiziaria avrebbe, in tal modo, finito per sostituirsi «all’autorità politica nella concreta determinazione di ciò che costituisce oggetto del segreto di Stato in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar».
5.– L’assunto del ricorrente è fondato. Come, infatti, puntualmente ricordato dalla difesa erariale, nella sentenza n. 106 del 2009 – con la quale (va nuovamente rammentato) sono stati decisi ben cinque conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati da varie autorità giudiziarie e dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla medesima vicenda processuale – questa Corte ha avuto modo di sottolineare come dovesse affermarsi la perdurante attualità dei princípi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, a far tempo dalla sentenza n. 86 del 1977, in materia di segreto di Stato, pur a seguito della introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto). In particolare, si è ribadito che la disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione in relazione agli artt. 1 e 5 della medesima Carta. D’altra parte, tenuto conto della ampiezza e della intensità del vincolo che consegue alla apposizione e conferma di tale particolare figura di segreto, scaturiscono necessariamente dal relativo regime profili di interferenza con altri princípi costituzionali, inclusi quelli che reggono la funzione giurisdizionale. In questo specifico àmbito, si è più volte osservato, da parte di questa Corte, come l’apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – cui spetta in via esclusiva l’esercizio della relativa attribuzione di rango costituzionale (salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e seguenti e 41 della legge n. 124 del 2007), in quanto afferente la tutela della salus rei publicae, e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante «la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione» (sentenza n. 86 del 1977) – non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all’autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Un àmbito, questo, nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica.
D’altra parte, quando pure la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova – con conseguente applicabilità (come correttamente avevano ritenuto i giudici, tanto di primo che di secondo grado) delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato, a norma degli artt. 202, comma 3, cod. proc. pen. e 41, comma 3, della legge n. 124 del 2007 – non potrebbe scorgersi in ciò alcuna antinomia con i concorrenti princípi costituzionali, proprio perché un tale esito – espressamente previsto dalla legge – non è altro che il portato della già evidenziata preminenza dell’interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell’accertamento giurisdizionale (sentenza n. 40 del 2012).
Il fatto-reato resta, dunque, immutato in tutta la sua intrinseca carica di disvalore, così come inalterato resta il potere-dovere del pubblico ministero di svolgere le indagini in vista dell’eventuale esercizio della azione penale: ciò che risulta inibito agli organi della azione e della giurisdizione è l’espletamento di atti che incidano – rimuovendolo – sul perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell’atto o negli atti con i quali ha indicato l’«oggetto» del segreto; un oggetto che, come è evidente, soltanto a quell’organo spetta individuare, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la portata, adottando comunque comportamenti nella sostanza elusivi dei vincoli che dal segreto devono – in relazione a quello specifico “oggetto” – scaturire, anche nell’àmbito della pur doverosa persecuzione dei fatti penalmente rilevanti.
6.– Ebbene, la affermazione della Corte di cassazione, secondo la quale il segreto non coprirebbe le condotte “extrafunzionali” che sarebbero state poste in essere dagli agenti del SISMI, in quanto l’operazione Abu Omar non sarebbe riconducibile né al Governo né al SISMI medesimo alla luce della predetta nota dell’11 novembre 2005, equivale ad una sostanziale modifica (di contenuto e di portata) di quello che, al contrario, era stato il perspicuo “oggetto” del segreto. Considerato, infatti, che il segreto era stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri, nonché sugli interna corporis del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle renditions e del sequestro di Abu Omar, nessuna limitazione poteva derivare in ordine a tali “fatti” in dipendenza di una riconducibilità o meno degli stessi a formali “deliberazioni” governative o dei vertici dei Servizi, posto che – a tacer d’altro – l’esistenza o meno di tali deliberazioni avrebbe, a fortiori, formato oggetto essa stessa di segreto.
D’altra parte, la tesi secondo la quale il segreto non opererebbe, in quanto gli imputati avrebbero agito «a titolo personale», e non nell’àmbito di un collegamento funzionale con il Servizio, risulta contraddetta dal fatto che nei confronti degli stessi è stata contestata e ritenuta l’aggravante di cui all’art. 605, secondo comma, n. 2), del codice penale (sequestro di persona aggravato se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni): come emerge dal capo di imputazione, l’aggravante stessa è stata, infatti, configurata in ragione proprio del fatto che il delitto era stato commesso con abuso dei poteri inerenti alle funzioni di appartenenti al SISMI.
Prospettare, poi, la estraneità del Servizio ai fatti oggetto del procedimento penale, appare, allo stesso modo, intimamente contraddetto dalle circostanze evocate nel capo di imputazione, ove si formula un espresso riferimento, non soltanto alle qualità soggettive dei singoli imputati e al ruolo concretamente svolto in collegamento con la rete CIA in Italia, ma, anche, all’utilizzo, per la relativa operazione, di una struttura del SISMI, oltre che dell’apparato logistico di cui disponeva la rete CIA.
Sembra opportuno, del resto, sottolineare un ulteriore profilo sul quale la sentenza della Corte di cassazione non pare essersi soffermata. A proposito della cosiddetta immunità funzionale degli appartenenti ai Servizi, l’art. 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale (inserito dall’art. 40 della legge n. 124 del 2007, successiva al fatto-reato ma di gran lunga antecedente alla sentenza di primo grado) stabilisce che non possono formare oggetto del segreto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l’attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Puntualizza la norma che «si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione».
Ebbene, l’art. 18 della stessa legge n. 124 del 2007, nello stabilire le «procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato», espressamente prevede, al comma 6, che «nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie e informa l’autorità giudiziaria senza ritardo».
Il divieto di segreto sulle attività “illecite” poste in essere dagli agenti dei Servizi in assenza ovvero oltre i limiti tracciati dalle direttive autorizzatorie – con il correlativo obbligo di informativa, come si è appena osservato, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – avrebbe dovuto, dunque, imporre – ove l’assunto della Corte di cassazione fosse considerato corretto – una condotta del tutto antitetica rispetto a quella mantenuta nella vicenda da parte del ricorrente: la ribadita e confermata sussistenza del segreto, invece, ed il correlativo promovimento dei vari conflitti, attestano, di per sé, la implausibilità della tesi che vorrebbe ricondurre i fatti nel quadro di una iniziativa adottata “a titolo personale” dai vari imputati; e comunque escludono, anche sul piano logico, la possibilità che lo spazio operativo del segreto possa essere “interpretato” nei sensi additati dalla Corte di cassazione.
D’altra parte, la portata “oggettiva” del segreto risulta già univocamente tracciata, con riferimento alla vicenda di specie, dalla più volte ricordata sentenza n. 106 del 2009. In essa si è, fra l’altro, ricordato (punto 12.3. del Considerato in diritto), che il segreto di Stato non aveva mai avuto, appunto, ad oggetto «il reato di sequestro in sé, accertabile dall’Autorità giudiziaria competente nei modi ordinari, bensì, da un lato, i rapporti tra i Servizi segreti italiani e quelli stranieri e, dall’altro, gli assetti organizzativi ed operativi del SISMI, con particolare riferimento alle direttive e agli ordini che sarebbero stati impartiti dal suo Direttore agli appartenenti al medesimo organismo, pur se tali rapporti, direttive ed ordini fossero in qualche modo collegati al fatto di reato stesso; con la conseguenza […] dello “sbarramento” al potere giurisdizionale derivante dalla opposizione e dalla conferma, ritualmente intervenuti, del segreto di Stato».
In tale prospettiva, quindi, pare arduo negare che la copertura del segreto – il cui effettivo àmbito non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus – si proietti su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions ed il sequestro di Abu Omar. Ciò, ovviamente, a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.
7.– Alla stregua dei riferiti rilievi deve pertanto essere dichiarato che non spettava alla Corte di cassazione annullare il proscioglimento degli imputati Pollari, Ciorra, Di Troia, Di Gregori e Mancini e di annullare le ordinanze pronunciate il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari. Conseguentemente, va pure dichiarato che non spettava alla Corte d’appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, affermare – in ottemperanza ai dicta della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione – la penale responsabilità degli imputati anzidetti in relazione al sequestro di Abu Omar; così come non spettava – tenuto conto della esistenza del segreto di Stato – pronunciare la condanna sulla base della utilizzazione processuale dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini (dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale della Repubblica presso la medesima Corte con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione, senza che fosse dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato, opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nella udienza del 4 febbraio 2013: udienza nel corso della quale il Procuratore generale era stato invitato a rassegnare le proprie conclusioni, utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato).
A questa dichiarazione di non spettanza consegue l’annullamento, in parte qua, dei corrispondenti atti giurisdizionali, menomativi delle attribuzioni del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri in materia di apposizione del segreto di Stato. Parimenti menomativa deve intendersi anche la surricordata condotta omissiva della Corte d’appello di Milano, laddove ha mancato di procedere all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla conferma del segreto di Stato opposto da taluni imputati.
8.– Non appare, per contro, fondatala censura secondo la quale la Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, avrebbe violato il principio di “leale collaborazione” tra poteri dello Stato, per aver omesso di sospendere il procedimento penale in attesa della decisione della Corte costituzionale sul conflitto già proposto in riferimento alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, e del cui deposito la Corte d’appello era stata informata il giorno prima di quello in cui aveva emesso la sentenza qui censurata.
Da un lato, infatti, il principio di leale collaborazione non impone, di per sé, in linea generale, la paralisi nell’esercizio delle attribuzioni contestate; dall’altro, la sospensione del processo da parte della autorità giudiziaria procedente non è prevista per tale ipotesi di “contenzioso”; con la conseguenza che la stessa – ove disposta – si sarebbe tradotta in un provvedimento praeter legem, se non, addirittura, contra legem, avuto riguardo al regime tassativo che disciplina i casi di sospensione del processo e che automaticamente coinvolgono, fra l’altro, la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato.
9.– All’accertamento dell’avvenuta lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri segue l’annullamento degli atti che hanno integrato la menomazione, nella parte e per i profili che qualificano ciascuna dichiarazione di “non spettanza”.
Competerà, poi, alla autorità giudiziaria valutare le conseguenze che, sul piano processuale, scaturiscono dalla pronuncia di annullamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare – con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 – il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d’appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;
2) che non spettava alla Corte d’appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere – con l’ordinanza del 28 gennaio 2013 – la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori – atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;
3) che non spettava alla Corte d’appello di Milano – in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 – omettere l’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l’utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;
4) che non spettava alla Corte d’appello di Milano – in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 – affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;
5) che non spettava alla Corte d’appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell’utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari – di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d’appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 – senza che si fosse dato corso all’interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
6) che spettava alla Corte d’appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d’appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze anzidette, anch’esse nelle rispettive parti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
ECCO LA SENTENZA DELLA CONSULTA
B.A.
Gentilmente segnalato da un illustre (e docente) utente 😀
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/18-/-/2844-la_corte_costituzionale____annulla____la_sentenza_di_condanna_degli_agenti_dei_servizi_italiani_nel_processo_per_il_sequestro_di_abu_omar/
Grazie Mestro Silendo per la segnalazione del sito http://www.penalecontemporaneo.it
C’è sempre da imparare.
B.A.
Caro Babbano, ti ringrazio… ma per la verità io mi sono solo limitato a postare un link che mi era stato segnalato. Il maestro, insomma, non sono io 😀
Valgono sempre i Ringraziamenti … da estendere all’illustre (e docente) utente .
B.A.
Il 25 gennaio 2007 Pollari è stato nominato dal governo Consigliere di Stato a Palazzo Chigi (incarico ricoperto a partire dal 9 febbraio), con il “conferimento di un importante incarico speciale alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio”.
Attualmente è membro della IIa sezione consultiva del consiglio di stato.
Presidenti
TROVATO dott. Pier Giorgio
FALCONE dott. Pietro
Consiglieri di Stato
MASTRANDREA dott. Gerardo
DE IOANNA dott. Paolo
NOCILLA* prof. Dott. Damiano
VISCIOLA dott. Carlo
MALINCONICO dott. Sabato
POLLARI dott. Nicolò
ZAMPINI dott. Mauro
LA ROSA dott. Paolo
BOCCIA dott. Claudio
Dirigente Ufficio di segreteria
ORSINI dott. Roberto (tel. 06/68272458)
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Non abilitata alla ricezione di atti processuali)
cds-sezionesecondaprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Abilitata alla ricezione degli atti difensivi e dei documenti in formato digitale)
cds_atti_sezseconda_cpa@pec.ga-cert.it
Competenze
Affari dei Ministeri: della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute, nonché i corrispondenti affari delle regioni; affari delle autorità indipendenti, esclusi quelli attribuiti alla Sezione Prima.
(ANSA) – PERUGIA, 24 MAG – Assolto dalla Corte d'assise d'appello di Perugia l'ex funzionario del Sismi Pio Pompa, condannato in primo grado ad un anno di reclusione con l'accusa di possesso ingiustificato di documenti contenenti notizie concernenti la sicurezza dello Stato. I giudici lo hanno dichiarato estraneo all'addebito nel merito perche' "il fatto non costituisce reato". Nonostante i reati fossero prescritti, il difensore di Pompa, l'avvocato Nicola Madia, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi. Nel 2007 l'ex funzionario del servizio segreto militare venne trovato in possesso di 10 mila file gia' sequestrati nell'ufficio riservato di via Nazionale, a Roma. In quei cd, dvd ed hard disk vennero rinvenuti dossier su giornalisti e magistrati romani e per questo motivo il fascicolo era stato trasferito a Perugia per competenza territoriale. Oggi il legale di Pompa ha ribadito ai giudici che si trattava, per lo piu', di notizie apprese da fonti aperte e di ritagli di giornale. "Sono molto soddisfatto" ha commentato l' avvocato Madia al termine dell'udienza. "Anche l'ultima accusa mossa a Pompa – ha proseguito – e' stata definitivamente cancellata a definitiva dimostrazione che il mio cliente e il Sismi non hanno mai svolto alcuna attivita' di dossieraggio ne' attivita' estranee ai compiti del Servizio. Dopo tanti anni di sofferenza e di denigrazioni questa sentenza restituisce onore a Pio Pompa e al Sismi".
24 maggio 2017 di Enzo Beretta
Assolto dalla Corte d’assise d’appello di Perugia l’ex funzionario del Sismi Pio Pompa, condannato in primo grado ad un anno di reclusione con l’accusa di possesso ingiustificato di documenti contenenti notizie concernenti la sicurezza dello Stato. I giudici hanno assolto nel merito l’imputato, che non era presente in aula, perché «il fatto non costituisce reato». Nonostante i reati fossero prescritti il suo avvocato Nicola Madia ha chiesto ai giudici di pronunciarsi per evitare eventuali azioni risarcitorie da parte delle parti civili. Il sostituto procuratore Giuliano Mignini, invece, ha sollecitato l’incompetenza territoriale con la conseguente trasmissione degli atti a Roma.
Dossier su giornalisti e magistrati Nel 2007 l’ex analista dei servizi segreti militari, all’epoca diretto dal generale Nicolò Pollari, venne trovato in possesso di 10 mila files già sequestrati nell’ufficio riservato di via Nazionale, a Roma. In quei Cd, Dvd ed hard disk vennero rinvenuti dossier su giornalisti e magistrati romani e per questo motivo il fascicolo era stato trasferito a Perugia per competenza territoriale. Stamani il legale di Pompa ha ribadito ai giudici che si trattava, per lo più, di notizie apprese da fonti aperte e di ritagli di giornale.
Le dichiarazioni dell’avvocato Nicola Madia «Sono molto soddisfatto – è stato il suo commento al termine dell’udienza -. Anche l’ultima accusa mossa a Pompa è stata definitivamente cancellata a definitiva dimostrazione che il mio cliente e il Sismi non hanno mai svolto alcuna attività di dossieraggio né attività estranee ai compiti del Servizio. Dopo tanti anni di sofferenza e di denigrazioni – conclude Madia – questa sentenza restituisce onore a Pio Pompa e al Sismi».
Vorrei segnalarVi un evento
la presentazione del libro <<NOME IN CODICE GLADIO>> edizioni Acar
giorno 7 luglio ore 18:30 presso il Parco dei Cimini (Viterbo)
ma dove si trova questo libro non ci sta nelle librerie ho girato tutta la città
sapete dirmi dove acquistarlo?
grazie
http://www.edizioniacar.com/scheda-libro/mirko-crocoli/nome-in-codice-gladio-9788864901732-446325.html
B.A.
Vi ringrazio per i contenuti. Sempre ottimi.
L’ex agente Cia: «Il sequestro Abu Omar non si poteva organizzare senza coinvolgere l’Italia»
Parla Sabrina de Sousa, l’ex agente della Cia condannata per il rapimento dell’imam di Milano avvenuto nel 2003. È l’unica che sta scontando la pena ridotta a tre anni
di Giovanni Bianconi
Da funzionaria della Cia complice del sequestro di Abu Omar a volontaria in una casa famiglia romana per bambini disagiati; dal mondo misterioso delle spie a quello meno affascinante dei reclusi, con tre anni di pena da scontare ai servizi sociali in virtù di un indulto e una grazia presidenziale che hanno abbattuto l’iniziale condanna a sette anni. Sabrina De Sousa – sessantaduenne cittadina statunitense e portoghese nata a Bombay da madre indiana, con un passato da agente segreto in Italia – è l’unica dei venticinque diplomatici americani sotto copertura colpevoli del rapimento dell’imam egiziano, avvenuto a Milano nel 2003, che sta pagando il conto con la giustizia. L’altro ieri il giudice ha dato il via libera all’affidamento in prova che dovrebbe concludere una brutta storia nella quale la donna si sente, in qualche modo, una vittima collaterale.
«L’unica mia attività in quella vicenda – racconta De Sousa – è stata aver partecipato a una riunione con funzioni di interprete tra uomini della Cia e del Sismi, il servizio segreto militare italiano, in cui si discusse di extraordinary rendition. Ma solo in termini generali. Senza nomi né indicazioni concrete. Avvenne al Consolato di Milano, dove io ero stata trasferita da un anno». Gli americani chiedevano l’appoggio degli italiani per portare via dei sospetti terroristi come Abu Omar, nella «sporca guerra» cominciata con l’attacco alle due torri dell’11 settembre 2001. «Nel giorno in cui è avvenuto il sequestro, a febbraio del 2003, io ero fuori città, in settimana bianca, e quando sono tornata mi hanno detto che c’era stata un’operazione andata a buon fine, niente altro. Poi io sono rientrata negli Usa e non ho saputo più nulla fino all’inchiesta della magistratura italiana».
All’epoca non c’era altro da dire né da chiedere: «Un musulmano pericoloso, che stava progettando un attentato a uno scuola-bus in Italia, era stato prelevato e portato via per essere interrogato. Solo dopo abbiamo saputo che non era vero, come hanno ammesso le stesse autorità egiziane che l’hanno torturato, e oggi Abu Omar scrive tweet di solidarietà in mio favore».
Questa, in sintesi, la versione di Sabrina De Sousa. Che si sofferma anche sui coinvolgimenti italiani nel sequestro, coperto da un segreto di Stato che ha cancellato le condanne in appello all’ex capo del Sismi Nicolò Pollari e ad altri funzionari del Servizio. «Secondo il nostro capo-centro Jeff Castelli (condannato a 7 anni di carcere, ma l’Italia non ne ha mai chiesto l’estradizione, ndr) Pollari era d’accordo, mentre lui ha detto di no, ma senza poterlo dimostrare per via del segreto di Stato confermato dal governo», racconta oggi De Sousa. Che aggiunge: «Io non so che cosa sia accaduto, ma so per certo che un’operazione come quella su Abu Omar in un Paese alleato come l’Italia non si può portare a termine senza l’approvazione e il coinvolgimento delle autorità italiane».
Ma nella versione dell’ex agente segreto che ufficialmente svolgeva il compito di seconda segretaria d’ambasciata a Roma prima di essere spostata a Milano, mentre in realtà collaborava allo scambio di informazioni antiterrorismo «e ad operazioni di cui non posso parlare», c’è anche altro: «Se gli agenti della Cia hanno agito lasciando tracce evidenti come le carte di credito usate negli alberghi milanesi nei giorni del sequestro, lo hanno fatto non perché sono dei pasticcioni, come s’è detto in America sotto l’amministrazione Obama, ma perché convinti che in Italia non sarebbe successo niente dal momento che il vostro governo era d’accordo. Quella è gente esperta; a Beirut o altrove hanno fatto operazioni di cui non s’è mai saputo nulla. Se in Italia hanno lasciato tracce è perché c’era la sicurezza che potevano muoversi senza subire conseguenze. In ogni caso hanno usato dei nomi falsi, di copertura: 19 dei 25 condannati sono di persone che voi non sapete in realtà chi siano; dietro quei nomi ci sono persone sconosciute all’Italia».
Pur essendo l’unica condannata che sta scontando una pena, Sabrina De Sousa non ce l’ha con la magistratura italiana, bensì con i suoi due Paesi, Usa e Portogallo: «Io mi sento tradita dagli Stati Uniti, mi sono dovuta dimettere dalla Cia per poter andare a trovare mia madre malata in India, altrimenti avrei dovuto rispettare l’ordine di non uscire dal Paese; per me gli Usa non hanno chiesto l’immunità diplomatica e nemmeno la grazia parziale o totale sollecitata per altri, l’ho dovuta chiedere da sola. E quando sono stata prima arrestata e poi bloccata in Portogallo, il mio avvocato portoghese mi ha detto che un alto ufficiale dei servizi locali s’era proposto di farmi rientrare clandestinamente negli Usa. Ma io non ho voluto, perché preferisco chiudere la questione legale e tornare una cittadina libera».
7 novembre 2017 | 21:15
Anche
http://www.video.mediaset.it/video/fatti_e_misfatti/clip/giovedi-9-novembe_774442.html
Renzi-Mancini, Draghi cala la direttiva. Nuove regole per gli 007 Di Francesco Bechis | 11/05/2021 –
Il governo Draghi interverrà con una direttiva dell’autorità delegata per l’intelligence Franco Gabrielli per regolare gli incontri fra politici e 007 italiani. Il caso Renzi-Mancini sollevato da Report sbarca al Copasir con l’audizione del capo del Dis Vecchione. Ecco le novità
Il governo Draghi interverrà sulla vicenda Renzi-Mancini con una direttiva dell’autorità delegata per l’Intelligence e la Sicurezza Franco Gabrielli. Gli incontri fra politici e dirigenti dei Servizi segreti italiani in carica saranno da ora in poi sottoposti a regole più rigide. È quanto ha annunciato in audizione al Copasir il direttore generale del Dis (Dipartimento per l’Informazione e la Sicurezza) Gennaro Vecchione.
Convocato dal comitato di controllo dell’intelligence per parlare dell’inchiesta giornalistica della trasmissione di Rai3 Report sull’incontro in un autogrill, lo scorso dicembre, fra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il dirigente del Dis Marco Mancini, il capo degli 007 italiani ha spiegato che, da ora in poi, ci sarà una stretta su questo tipo di tête-à-tête.
Da quanto trapela a Formiche.net, sarà prevista una specifica autorizzazione da parte dei vertici delle agenzie, che dovranno essere preventivamente informati di un eventuale incontro con un politico. Il comitato ha richiesto il testo della direttiva, in fase di ultimazione.
Il polverone sollevato dal video di Renzi e Mancini, ripresi a parlare in una piazzola di sosta dell’Autogrill a Fiano Romano lo scorso 23 dicembre, nel pieno della partita per le nomine dei Servizi che vedeva lo stesso Mancini tra i papabili nuovi vicedirettori del Dis, non è piaciuto ai vertici delle agenzie.
La legge quadro sull’intelligence italiana (124/2007) ad oggi non regola gli incontri fra agenti segreti in servizio e politici. Né, fatta eccezione per alcune restrizioni previste per gli agenti operativi di Aise ed Aisi, esiste uno specifico divieto nei regolamenti interni per i dirigenti delle agenzie.
Un vuoto normativo cui ora il governo vuole mettere mano per evitare che il comparto sia di nuovo trascinato nelle polemiche, con il danno di immagine che inevitabilmente ne deriva.
Dall’audizione del Copasir, ancora una volta riunitosi senza esponenti della minoranza, che ne reclama la presidenza con Adolfo Urso (attuale vicepresidente e senatore Fdi) in lizza per succedere al leghista Raffaele Volpi, emerge dunque la volontà di Palazzo Chigi di mettere i puntini sulle i nei rapporti fra intelligence e politica.
Respinti al mittente invece i sospetti, avanzati da Renzi, che dietro il video di una ventina di secondi pubblicato da Report non ci sia, come sostiene la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, una “insegnante” in sosta ma un’attività di dossieraggio per monitorare l’ex premier.