36 Responses

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    utente anonimo at |

    scusate l’ignoranza, ma significa che verranno pubblicati integralmente o verrà pubblicata solamente l’approvazione ufficiale ed i testi restano segretati?

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    AllegraBrigata at |

    Penso verranno pubblicati solo in parte.

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    utente anonimo at |

    speriamo si sappia finalmente qualcosa sulle modalità reclutative al di fuori dell apubblica amministrazione, ma poi si è definito meglio il ruolo del Aisi mi spiego il controspionaggio e a loro unico appannaggio o come mi pare di aver saputo sarà il Direttore del Dis a decidere di volta in volta a quale struttura affidare le “indagini” mi pare una cazz… ma comunque aspetto vostri commenti grazie

    Salva

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    AllegraBrigata at |

    Non appena saranno pubblici partiranno i commenti :)))

    F.

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    utente anonimo at |

    preso da un altro forom con beneficio di attendibilità ”

    Sono riuscito a reperire informazioni più dettagliate, in merito alle principali novità previste nei decreti attuativi approvati dal Copasir. (Prima o poi tutto si viene a sapere).

    Anzitutto, si restringono le “assunzioni esterne”, cioè quelle che, fino alla riforma degli anni ’90 avevano permesso, solo per fare un esempio, ad un barbiere di diventare 007.

    Gli agenti, secondo le nuove direttive, dovranno essere reclutati tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

    Gli operativi dovranno provenire obbligatoriamente dalle forze armate.

    Gli amministrativi potranno esser “pescati” anche da altri enti dello Stato.

    SOLO GRAZIE A SPECIFICHE E COMPROVATE CAPACITA’ E QUALIFICHE SPECIALI POTRA’ ESSERE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE CIVILE NON PROVENIENTE DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IN CASO DI PECULIARE NECESSITA’ DA PARTE DEI SERVIZI. (A conti fatti, in base a questo dato, potrà accedere diciamo circa il 4 % dell’organico previsto, ossia non più di 150 unità).

    La decisione definitiva sulle assunzioni spetterà ai Direttori dei rispettivi Servizi.

    La legge approvata dal Parlamento restringe a circa 3700 unità il numero massimo di agenti previsto in servizio (di cui solo 350 operativi in campo). La riforma ha comportato un esubero valutabile intorno alle 500 unità.

    Dopo una nuova assunzione e per 9 anni, l’agente viene definito TEMPORANEO, e , superato questo lasso di tempo con successo, diventa DI RUOLO.

    Sono previsti 4 diversi ruoli che si possono ricoprire all’interno dei vari organi.

    Il livello più basso è quello è quello degli ESECUTIVI, che si distingue in:

    – AGENTE TECNICO (massimo stipendio netto mensile 1.500,00 euro);

    – COADIUTORE (max stip. netto mens. 1.900,00 euro);

    – SEGRETARIO (max stip. netto mens. 2.500,00 euro).

    – COLLABORATORE (max stip. netto mens. 3.500,00 euro).

    Aumentando di “grado”, i DIRIGENTI dei Servizi si dividono in:

    – DIRETTORE DI SEZIONE (5.000,00 euro);

    – VICEDIRETTORE DI DIVISIONE (7.000,00 euro);

    – DIRETTORE DI DIVISIONE (8.500,00 euro).

    Per i VERTICI, sono invece previste due categorie:

    – i CAPI REPARTO (10.000,00 euro) e i CAPI DIPARTIMENTO (12.000,00 EURO);

    – i VICEDIRETTORI (25.000,00 euro) e i DIRETTORI (30.000,00 euro).

    Nella busta paga, tutte le spie di ogni ordine e grado riceveranno anche un “bonus superminimo”, detto INDENNITA’ DI CRAVATTA, che serve a coprire in parte le spese di abbigliamento e di trasferta, a seconda degli impieghi specifici ,( e che è pari ad un surplus del 30 % in più calcolato sullo stipendio-base. Es: stipendio-base di 1.900,00 euro, diventa di 2.500,00 euro circa).

    Eventuali proventi economici derivanti da “attività di copertura” sono cumulabili senza incompatibilità allo sipendio di base.

    Come si può vedere, in base ai tempi attuali e al caro-vita, gli stipendi degli ESECUTIVI (considerando anche i rischi del mestiere) non sono particolarmente elevati. Detto in altri termini: nulla di allettante, se consideriamo che un impiegato di banca guadagna grosso modo lo stesso importo, ma con responsabilità e rischi di gran lunga inferiori.

    Tra le regole imposte ai nuovi agenti, oltre ovviamente al non poter rivelare ad alcuno la propria occupazione, c’è anche quella di non poter fare accedere i familiari al proprio ufficio.

    I Servizi sono uno dei pochissimi settori pubblici in cui NON SONO RICONOSCIUTI I SINDACATI. Quindi, nel caso in cui il Direttore decidesse di metter FUORI RUOLO un proprio uomo, questi rientrerebbe con effetto immediato (e senza possibilità di ricorso) nel corpo di appartenenza.

    L’uscita, naturalmente, comporta la PERDITA IMMEDIATA E DEFINITIVA DELL’INDENNITA’ DI CRAVATTA.

    Per l’agente che viene sorpreso a fare un uso indebito ed abusivo di dossier coperti da segreto, è prevista una pena variabile, in base alle circostanze, tra i 3 e i 10 anni di reclusione.

    Con la nuova riforma, infine, nasce la SCUOLA PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI SICUREZZA, che si è prefisso l’obiettivo di creare una vera e propria accademia per aspiranti 007.

    ciao Salva

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    utente anonimo at |

    i dati lasciati da salva li trovate esattamente identici nell’ultimo capitolo del libro vita da spia di marco bernardini.ed.2008.

    che pubblicita’!!!

    spartaco

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    utente anonimo at |

    Mi dispiace non volevo fare alcuna pubblicità difatti avevo premesso che avevo preso la notizia da un altro forum…

    chiedo scusa

    Ciao

    Salva

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    utente anonimo at |

    Non prenderei quanto scritto nel libro come attendibile, dato che è pieno di refusi, tanto più che da quando è stato scritto i regolamenti sono stati in gran parte rivisti e comunque il loro contenuto ad oggi è ignoto ai più (autore compreso). Ormai manca poco alla pubblicazione dei regolamenti. Inutile fasciarsi la testa con considerazioni che non portano a nulla.

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    utente anonimo at |

    Sorry, il commento 8 è mio

    Felsina

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    utente anonimo at |

    concordo.

    spartaco

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  11. avatar
    utente anonimo at |

    illustre e stimato silendo,

    mi dispiace leggere tante inesattezze e sopratutto quello di veder attribuite all’esimio dott.letta siffatte dichiarazioni.

    Verosimilmente, secondo radio giara di gesturi, il mese di riferimento è settembre e non agosto.Seguentemente, prevedo alquanto improbabile una pubblicazione totale del dpcm in gazzetta. La mia modesta e scolastica esperienza mi porta a prevedere più una nota illustativa ad uso giornalistico, che una vera pubblica divulgazione dei contenuti regolamentari. Comunque la crema di limbari ancora non è del tutto matura per essere mangiata all’ombra di santu lussurgiu con l’abardente più gustosa della sardegna.

    Per uscire dal tema, ho letto con compiaciuto interesse la palla che hai lanciato, in altro girone del tuo sito, sulla questione di alcuni messaggi criptici di un grande capo indiano e di un altro, comunemente definito, utilizzatore di attrezzi edili demolenti. Peccato che in questo clima ancora estivo nessuno raccoglie.

    saluti deferenti

    pep da olb

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    utente anonimo at |

    illustre e stimato silendo,

    chiedo umilmente scusa alle distillerie lussurgesi ( di carlo e franco) di “abbardente de santu lussurzu”di gusto secco ed intenso e dal retrogusto morbido di “mattafiluga” per aver usato un termine errato.Ti invito ad assaggiare anche i loro cioccolatini ripieni, un vero peccato di gola.

    p d o

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    AllegraBrigata at |

    Caro Peppino,

    dato il silenzio di Silendo, al momento impegnato a costruire altrove, volevo segnalarti che le dichiarazioni di Letta… sono proprio le sue.

    Se apri il file che è linkato nel post e vai verso la parte finale della conferenza stampa vedrai che è proprio Letta in persona ad affermare quanto riportato dal Nostro Silendo :)

    Roberto

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    utente anonimo at |

    Peppiniello caro, è una vita che non ti sento, messaggi criptici sono sempre raccolti da chi di dovere, valutati ed elaborati.

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    utente anonimo at |

    Scusa # 5 Salvo

    Penso che le informazioni circa l’entità dell'”indennità di cravatta” trovate sull’altro sito (quale indirizzo ?) sono notervolmente errate visto che si parla del 30% dello stipendio base quando invece sono almeno pari al 100% dello stipendio percepito.

    A conferma puoi cercare presso la Corte dei Conti o i recenti articoli di stampa relativi la causa tra l’ex marito (dipendente SISDE) e il Presidente del Consiglio che l’avrebbe trasferito al MAE (su richiesta dell’ex moglie) facendogli perdere l’indennità di cravatta passando dai 4300,00 Euro ai 1900,00 Euro mensili.

    Anche nel libro “una vita da spia” di marco bernardini.ed.2008. troverai conferma di quanto indicato circa l’entità dell’indennità di cravatta”.

    BABBANO

    Anche nel libro di Berandinelli l’b

    trasferito al MAE secondo lui dal Presidente del Consiglio per fare un favore alla ex moglie (valletta RAI).

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    Giano08 at |

    mamma mia!

    mi sono perso belle chiacchiere stando fuori!

    mi pare ovvio che il Gran Ciambellano (dago docet) abbia detto una minchiata… un errore dovuto al caldo di certo.

    sarebbe stato assurdo pensare di pubblicarli, seppur era stato letta a dirlo…. ehi, siamo in Italia, non scherziamo! :)))

    come mi pare altrettanto ovvio che regolamenti o non regolmanti, non cambierà nulla: etreranno solo i raccomandati! ahahahah

    (mariti di vallette, amanti, figli di, ecc ahahahha)

    l’Italia, lo si sa, è così…

    quanto all’indennità di cravatta…

    aho.. so mesi che ne parlate: ma come mai ve frega tanto? (a parte Babbano, che ha ovvi motivi per interessarsene)

    cari saluti a tutti!

    giano abbronzato

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    Giano08 at |

    ps: ha detto bene non so chi: ma quelle info, da quele forum sarebbero state prese?

    mica per altro.. mi farebbe piacere trovare almeno un altro sito dove si parlasse seriamente di ste tematiche…

    ma saranno davvero state prese da un altro forum? :)))

    ciao ciao

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  18. avatar
    Giano08 at |

    Salva,

    lo so che ambasciator non dovrebbe portar pena, ma quello che leggo nel tuo post, a parte quelche dettaglio, non è né più né meno il dettato della legge…

    cmq, sapere la fonte (se possibile), sito ecc.. sarebbe molto interessante.

    ciao

    Reply
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    AllegraBrigata at |

    Salva ha gentilmente apportato materiale di dibattito. e va ringraziato per questo :)

    Tra quello che jha riportato però ci sono molte imprecisioni. Chiaramente non per demerito suo.

    Giano, ok per il realismo ma non sfociamo nel pessimismo cosmico :))

    F.

    Reply
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    Giano08 at |

    no no, salva lo ringrazio! mica dico di no!

    al massimo chiedevo il forum, ma per interesse personale…

    quanto al pessimismo cosmico…

    lo sai… moriremo tutti di una morte orriBBBIle!

    ahaha :)

    Reply
  21. avatar
    AllegraBrigata at |

    speriamo che tu non divenga mai capo di un Servizio!!!!! :DDDD

    F.

    Reply
  22. avatar
    Giano08 at |

    ahahah

    no no, non ne vedo il rischio 😉

    Reply
  23. avatar
    utente anonimo at |

    Per Giano88

    Copia una striscia di testo signicativa del commento di Salvo e usala per ricercarla con Google.

    Troverai probabilmente il sito.

    ….. crimenlist …

    Saluti da BABBANO

    P.S. : ho trovato quasi tutto sulla …. cravatta.

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  24. avatar
    Giano08 at |

    gentilissimo babbano,

    proverò…

    a presto

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  25. avatar
    Giano08 at |

    ho cercato, e ho trovato.

    francamente ho visto riportate delle info da film, con torni da film, e persone forse convinte di star nei film.

    insomma, non mi pare che quel post sia troppo attendibile.

    cmq, ben vengano altri siti dove parlare.

    saluti

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  26. avatar
    Giano08 at |

    pardon: TONI da film

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    utente anonimo at |

    Articolo di Paolo PISA sulla rivista dell’AISI “GNOSIS” n.2/2008.

    Anche la normativa in materia di segreto di Stato sta subendo un graduale quanto radicale processo di rinnovamento. Una tappa significativa è rappresentata dalla recente legge del 2007 e dal regolamento del 2008 che il Prof. Pisa, profondo conoscitore di questa così delicata disciplina, analizza nei suoi aspetti più significativi e peculiari.

    1. La nozione di segreto di Stato:

    il danno grave agli interessi dello Stato

    La disciplina del segreto di Stato è stata recentemente ridisegnata dalla legge n. 124 (1) del 2007 e dal regolamento ministeriale dell’aprile 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2008).

    Le novità più significative introdotte riguardano la delimitazione delle sfere degli interessi protetti dal segreto di Stato (art. 39, 1° comma legge 124/2007; art. 1 regolamento) e l’introduzione del nuovo requisito dell’idoneità a lederle in maniera grave (art. 39, 3° comma legge 124/2007 e art. 3, 1 comma regolamento).

    Il segreto di Stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in via autonoma o su richiesta dell’amministrazione competente per il tramite del Direttore Generale del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) sugli atti, sui documenti, sulle notizie, sulle attività e su ogni altra cosa la cui diffusione presenti un’idoneità a recare danno all’integrità della Repubblica (anche in relazione ad accordi internazionali), alla difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

    Riprendendo, con alcune variazioni, la previgente disciplina contenuta nella legge 801/1977, vengono individuati tre livelli di segretezza:

    il primo relativo alla preparazione e alla difesa militare;

    il secondo relativo alla sicurezza esterna dello Stato

    ed il terzo inerente alla sicurezza interna dello Stato e alla tutela delle relazioni con gli altri Stati.

    La definizione degli elementi costitutivi del segreto di Stato è, quindi, ancora rapportata ai criteri fissati dalla Corte Costituzionale (sentenza 14 aprile 1976, n. 82) che, anticipando la riforma del 1977, aveva individuato nella sicurezza nazionale e nella difesa della Patria la ratio giustificatrice della prevalenza del segreto di Stato su altri valori di carattere costituzionale.

    L’elemento che contraddistingue la nuova disciplina è certamente l’eliminazione del riferimento al libero esercizio delle funzioni costituzionali. Era questa la sfera di segretezza ad aver suscitato le maggiori perplessità in dottrina (2) per la sua non tassativa formulazione, in quanto poteva trasformarsi in uno scudo giustificativo eccessivamente ampio di ogni atto o attività del potere esecutivo (e non solo). Per non elevare al rango di segreti di Stato notizie che avrebbero potuto essere tutelate attraverso l’applicazione delle norme comuni sul segreto di ufficio, si era sostenuto che erano da considerarsi meritevoli della protezione rafforzata le sole attività degli Organi Costituzionali finalizzate, quantomeno, alla tutela della sicurezza dello Stato, attraverso un richiamo ai criteri guida fissati dalla Corte Costituzionale (3) .

    Al terzo comma dell’art. 39 viene introdotto un ulteriore requisito: ovvero la diffusione delle notizie segrete non deve avere solo una mera ed astratta idoneità lesiva ma anche essere in grado di incidere in maniera grave sulle sfere di interesse protette. Per un recupero della razionalità dell’attuale disciplina del segreto di Stato il requisito della gravità del danno, che potrebbe derivare dalla diffusione della conoscenza delle notizie nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a coloro che sono autorizzati in virtù delle proprie funzioni e per il raggiungimento delle finalità dello Stato, consente di escludere dal novero delle notizie segrete quelle che, pur formalmente riconducibili alle tre classi di segretezza indicate al primo comma, non presentano un potenziale lesivo di rilevante gravità. A titolo esemplificativo la diffusione non autorizzata di documenti o di notizie relative ad una base militare di modeste dimensioni e collocata in una posizione logistica di scarso valore strategico non presenta la stessa potenzialità lesiva del caso di notizie relative alla dislocazione di rampe missilistiche e di aerei ai quali sia affidata la difesa contro attacchi provenienti dall’estero.

    Il regolamento del 2008 avrebbe dovuto contenere i criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. Si limita, invece, ad un embrionale tentativo di concretizzazione della indeterminata formula “danno grave”: la gravità del danno si può evincere dalle conseguenze dirette ed indirette della diffusione delle notizie segrete, a condizione che derivi un pericolo attuale per lo Stato.

    La predetta definizione non introduce elementi di particolare significatività rispetto alla legge 124/2007, in quanto conferma la necessità che dalla potenziale diffusione delle notizie segrete possa derivare una effettiva lesione dell’interesse protetto.

    Ad una più attenta lettura si evince, però, che il regolamento, se nel primo comma dell’art. 3 richiede un danno grave ai quattro supremi interessi dello Stato, nel secondo comma, invece, si limita a ritenere sufficiente la verificazione anche di una mera messa in pericolo (quasi a voler ricomprendere anche quelle ipotesi, come in precedenza sottolineato, che, pur formalmente ricomprese nelle classifiche di segretezza, presentano una mera ed astratta idoneità lesiva).

    Il regolamento, in una prospettiva de iure condendo, avrebbe dovuto comprendere una definizione puntuale della tipologia delle conseguenze dirette e indirette introducendo una qualificazione del pericolo/danno.

    2. Le materie coperte dal segreto di Stato:

    l’allegato del regolamento

    Il provvedimento regolamentare, all’art. 5, afferma che, fatta salva comunque la necessità di dimostrare l’esistenza del danno grave ai quattro interessi supremi dello Stato, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato solo le informazioni, le notizie, gli atti, le attività, i luoghi e le cose relative alle materie di riferimento elencate all’allegato.

    L’elencazione compiuta nell’allegato copre vastissimi ed eterogenei settori: dalla tutela degli interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali alla garanzia dell’operatività delle nuove strutture (DIS – AISE – AISI) e delle Forze armate dello Stato.

    Il ricorso ad un’elencazione esemplificativa per definire il contenuto del segreto di Stato non rappresenta una novità della riforma del 2008 in quanto già il R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, nell’allegato n. 1, conteneva un’elencazione delle notizie relative al segreto militare la cui divulgazione e rivelazione era vietata ai sensi degli art. 256, secondo comma, 258 e 262 c.p.

    L’allegato del 1941 è a tutt’oggi ancora in vigore (come si evince, anche, dal richiamo nella premessa del regolamento) in quanto è relativo alla categoria delle notizie riservate attinenti al settore militare, diversamente dal provvedimento del 2008 in cui si dà concretizzazione al contenuto della diversa nozione di segreto di Stato.

    Nel regolamento del 2008, diversamente dall’allegato del 1941, il legislatore non ha offerto alcuna operativa indicazione per la concretizzazione del reale contenuto delle notizie segrete: è una sorta di delega in bianco che affida alla discrezionalità dell’Organo di Governo l’inserimento di una materia tra quelle che possono usufruire delle garanzie accordate al segreto di Stato. Tale modalità operativa potrebbe comportare il rischio di discutibili apposizioni del segreto di Stato. L’eccessiva discrezionalità nell’individuazione delle materie segrete subisce un temperamento nelle ipotesi comuni ai due allegati: le specificazioni contenute nell’allegato più risalente offrono un contributo all’integrazione delle formule vuote del regolamento del 2008.

    Il riferimento, contenuto al punto 13 del regolamento del 2008, all’ordinamento e alla dislocazione delle Forze armate, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, è riconducibile all’ipotesi contenuta al numero 1 dell’allegato del 1941 e può ricomprendere, a titolo esemplificativo, la formazione e la dislocazione di reparti e la loro forza numerica. Per esemplificare il contenuto delle notizie segrete attinenti all’efficienza, all’impiego e alla preparazione delle Forze armate (n. 14 regolamento 2008) si possono, invece, richiamare le definizioni contenute ai punti 2 e 3 del regolamento del 1941.

    Comune ad entrambi gli allegati è anche il riferimento ai metodi e agli impianti di comunicazione ed ai sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate (punto 15 regolamento 2008 e numero 4 All. 1941); ai mezzi e l’organizzazione dei trasporti, nonché alle dotazioni, alle scorte e alle commesse di materiale delle Forze armate; agli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per la produzione di energia ed altre infrastrutture critiche ed, infine, alla mobilitazione militare e civile.

    L’assenza di determinatezza delle disposizioni regolamentari appare con evidenza al punto 1 dell’allegato in cui si fa riferimento ad una categoria…

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  28. avatar
    utente anonimo at |

    Grazie 1000 anonimo #27. E poi?…..

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  29. avatar
    utente anonimo at |

    Scusa non avevo letto da dove era stato tratto l’articolo. Cmq grazie.

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  30. avatar
    utente anonimo at |

    LEGGETE, LEGGETE….

    Source : SECOLO XIX Author :MENDUNI MARCO

    IL DILEMMA GIUDICI INTEMPERANTI O SERVITORI DELLO STATO TRUCI E SENZA SCRUPOLI? MARCO MENDUNI I SERVIZI SEGRETI sono in mano a una sorta di Joker, il folle antagonista di Batman-Il Cavaliere oscuro, affiancato da uno dei suoi truci servitori. E anche la polizia italiana schiera ai suoi vertici, di fatto al numero tré della scala gerarchica, una perfida mente delinquenziale. Le parole forti oltre ogni misura utilizzate dai pm del caso Diaz, nellame-moria consegnata ai giudici chiamati a emettere un verdetto sulla sciagurata irruzione che concluse il G8, segnano un punto di non ritomo. Non esiste la possibilità di una terza scelta. Se hanno ragione i magistrati, il quadro è allarmante. L’intelligence italiana e la polizia sono guidate oggi da una sorta di cupola malavitosa, da personaggi che nel 2001 hanno pianificato un massacro a tavolino e ne hanno perseguito lucidamente, crudelmente, la sua consumazione. Non un’operazione (oggetti-vamente) sciagurata, clamorosamente sfuggita di mano, evidentemente fuori misura. No: una strategia di “politica criminale” lucidamente concepita dall’ex capo Gianni De Gennaro (poi capo di gabinetto del ministro Amato durante il governo Prodi, poi commissario per i rifiuti di Napoli, oggi al vertice del Dipartimento informazioni per la sicurezza), imbastita con i suoi bracci destri e trasmessa poi al più semplice degli agenti della colere. Se i magistrati hanno torto, significa che un altro pezzo dello Stato, in questo caso la magistratura inquirente, ha dimostrato in quest’occasione, come minimo, intemperanza lessicale. Accusando coloro che dovrebbero garantire la sicurezza degli italiani dal terrorismo interno e intemazionale e dalla criminalità organizzata di aver concepito un piano di “politica criminale”. E quindi di aver inesorabilmente, nel proprio Dna, una sorta di predisposizione genetica alla prevaricazione, alla violenza, al tradimento delle istituzioni. «Nulla è più eversivo per lo Stato che l’azione del rappresentante delle istituzioni che ne mina la credibilità», scrivono i pm. E questo è rivolto a chi, oggi, è ai vertici di quelle istituzioni. E questo rappresenta un bei problema, ultimo frutto avvelenato di due giorni di paura e follia a Genova. Qual è la finalità dell’azione? «Il riscatto dell’immagine delle forze di polizia gravemente compromessa (o così giudicata dall’opinione pubblica) dall’inefficace azione di contrasto agli episodi di violenza e degenerazione dell’ordine pubblico». Quali sono le prove? «La finalità di riscatto in termini di immagine è esemplarmente provata ad-. dirittura dalla originaria programmazione in loco di conferenza stampa e dall’esibizione dei reperti sequestrati ai giornalisti e cineoperatori». SENZA VIA D’USCFTA Se hanno ragione i p^ubJblictmmistenL ntaliae^ Discorso identico se hanno torto Come si svolge ilblitz? Con «il dispiegamento di un imponente contingente di reparti di forze dell’ordine», con «l’arrivo sui luoghi di questi reparti, senza alcuna necessità operativa, che dal punto di vista tattico militare segna il dispiegarsi della violenza bruta e della totale inosservanza delle regole del diritto, con l’imposizione di un coprifuoco esteso ad un quartiere che viene sottoposto a rastrellamento ed ogni giovane catturato». Ancora «si penetra in un edificio ove la maggioranza delle persone si appresta a dormire o già riposa. Ci si avventa su persone inermi». Ancora «la foga investigativa non si limita, vuole assicurare il risultato e non esita a ricorrere all’azione sleale, alla violazione di legge, alla commissione di reati». Questa la ricostruzione dei pm, la “prova” del perverso disegno criminale. Non si sa quale sarà il vaglio dei giudici. Che già qualche settimana fa in occasione di un altro processo G8, quello per la caserma di Bolzaneto, hanno radicalmente limato le richieste e le argomentazioni dell’accusa. Ma è quest’accusa, “politica criminale”, che stavolta fa la differenza. Se hanno ragione i pm, siamo nei guai. Ma anche se hanno torto. Reference date : 18/09/08

    ASPETTO I COMMENTI….

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  31. avatar
    Silendo at |

    Non ero al corrente di questa cosa.

    Cercherò di informarmi meglio.

    Reply
  32. avatar
    AllegraBrigata at |

    Penso che in quella vicenda vi è stata colpa ed incapacità da parte dei dirigenti ed operatori della Polizia di Stato.

    Che si tratti proprio di dolo però ho difficoltà a crederlo.

    Roberto

    Reply
  33. avatar
    utente anonimo at |

    Vorrei un Tuo parere Esimio Silendo,

    dall’art. del Prof. Paolo PISA mi sembra che nel caso di richiesta di accesso ai nuovi Regolameti (es. retribuzioni) da parte di un magistrato possa essere invocata al massimo la RISERVATEZZA e non il Segreto di STATO anche alla luce del fatto che sarebbe difficile invocare “il danno grave agli interessi dello Stato”.

    Grazie

    BABBANO

    Reply
  34. avatar
    Silendo at |

    Non ho studiato bene la giurisprudenza in materia (conosco la normativa ma non le sentenze) per cui prendi quanto scrivo con le pinze.

    Io penso che tra i regolamenti ci siano molti settori naturalmente coperti da Segreto di Stato. Pensa a tutto ciò che ha diretta influenza sullla “operatività delle nuove strutture”.

    Penso invece che il Segreto non dovrebbe riguardare la parte sui compensi del personale 😉

    Se è questo che t’interessa :)

    Reply
  35. avatar
    utente anonimo at |

    La mia impressione è che la 124/2007 apre nuove spiragli per una azione giudiziaria di accesso ai nuovi regolamenti (ndr. strada che in ogni caso intendo intraprendere relativamente alle retribuzioni.

    Riporto inoltre il commento 14 “Copasir, via libera a regolamenti su riorganizzazione” #14 03 Agosto 2008 – 00:30

    …. Ancor più dotti confronti si udranno per la voce stipendi, dove la legge è lapidaria ( ed il pensiero del legislatore chiarissimo): indennità omnicomprensiva e palese, ergo pensionabile !

    Anche in ossequio al principio generale che nessuno deve percepire forme stipendiali occulte nella pubblica amministrazione e tantomeno tassazioni criptiche dell’irpef, per non parlare poi della non meglio indicata allocazione bancaria della “sospirata cravatta”a tassi che non certo favoriscono il risparmio dei dipendenti, quanto il profitto di quelle banche che custodiscono questo vero tesoretto….”).

    Quindi Chiedevo un Tuo parere circa

    la maggiore apertura data dalla 124/2007.

    BABBANO

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    Anonimo at |

    Se un Agente va in pensione, chi gli eroga la pensione se all'INPS non risulta ?

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(obbligatorio)